Spett.le REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (DASOE)
In persona dell'Assessore pro-tempore e del Dirigente Generale
Piazza Ottavio Ziino, 24 – 90145 Palermo
PEC: assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it
e p.c. Spett.le ASP di [______]
PEC:________
ISTANZA DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO E/O REVOCA IN AUTOTUTELA (ex artt. 21-
quinquies e 21-nonies L. 241/1990) — DIFFIDA E MESSA IN MORA
Il/la sottoscritto/a
nome_______cognome_________, nato/a
a_______ il ___, residente in via _______ a ________, con la presente
istanza formula richiesta di annullamento e/o revoca avverso e nei confronti di:
1. il Decreto Assessoriale n. 886 del 24 agosto 2026 (costituzione Task Force per l'emergenza
vaccinazioni pediatriche in Sicilia);
2. il Decreto Assessoriale n. 889 del 26 agosto 2026 (integrazione della Task Force);
3. la Circolare dell'Assessorato della Salute del 12 agosto 2026 e di tutti gli atti presupposti,
connessi, consequenziali e attuativi, ivi compreso ogni atto applicativo adottato nei confronti del
sottoscritto e/o del proprio nucleo familiare, nella parte in cui dispongono la segnalazione
sistematica alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dei genitori ritenuti
inadempienti.
PREMESSO CHE
1. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere genitore di un figlio minore rientrante nell'ambito di
applicazione delle circolari in epigrafe, la quale prospetta, in caso di mancata regolarizzazione
della posizione vaccinale del minore, la segnalazione del nominativo del sottoscritto alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
2. La prospettata segnalazione automatica espone il/la sottoscritto/a al concreto rischio dell'apertura,
a proprio carico, di un procedimento in materia di responsabilità genitoriale, con conseguenze
dirette e personali sulla propria sfera giuridica e familiare, fondato sulla sola inadempienza
vaccinale e in assenza di una preventiva valutazione in concreto della situazione del minore.
3. Il/la sottoscritto/a agisce pertanto a tutela di un interesse diretto, personale e attuale, quale
genitore esercente la responsabilità genitoriale ex artt. 316 e ss. c.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2,
co. 1, L. 241/1990, senza necessità di assistenza legale, non trattandosi di atto processuale. 2
MOTIVI DI ILLEGITTIMITÀ
Gli atti in epigrafe sono affetti dai seguenti vizi, che ne impongono l'annullamento d'ufficio ex art. 21-
nonies L. 241/1990 ovvero, quanto ai profili di sopravvenuta inopportunità, la revoca ex art. 21-
quinquies della medesima legge.
I. Violazione del riparto costituzionale delle competenze (art. 117, co. 2, lett. l), m), q) Cost.) —
Contrasto con il D.L. 73/2017, conv. L. 119/2017 (c.d. Legge Lorenzin)
La materia dell'obbligatorietà delle vaccinazioni pediatriche e delle conseguenze amministrative
dell'inadempimento rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, a tutela della “profilassi
internazionale” (art. 117, co. 2, lett. q, Cost.) e della “determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni” (art. 117, co. 2, lett. m, Cost.). La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 5/2018, ha
affermato la competenza statale esclusiva sulla materia, pur riconoscendo alle Regioni “spazi non
indifferenti di espressione” limitati all'organizzazione dei servizi sanitari e all'individuazione degli
organi competenti a sanzionare le violazioni, spazi che non si estendono alla creazione di automatismi
di segnalazione alla magistratura.
La legge statale disciplina in modo tassativo le conseguenze dell'inadempimento vaccinale: per la
fascia 0-6 anni, il divieto di ammissione ai servizi educativi per la prima infanzia; per la fascia 6-16
anni, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata su segnalazione del dirigente scolastico all'ASL
competente. La segnalazione sistematica e automatica alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni per la mera inadempienza vaccinale non è prevista da alcuna norma statale:
essa introduce, per via di Circolare regionale, una fattispecie di pregiudizio presunto che la legge
riserva alla valutazione giudiziale caso per caso ex artt. 330-333 c.c., materia di “ordinamento civile e
giurisdizione”, di competenza esclusiva statale ex art. 117, co. 2, lett. l), Cost.
Il precedente più direttamente calzante è costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
137/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 2, l. reg. Puglia n. 27/2018,
nella parte in cui attribuiva alle direzioni sanitarie il potere di estendere obblighi vaccinali oltre quanto
previsto dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, ravvisandovi un'invasione della competenza
statale ex art. 117, co. 3, Cost.
II. Incompetenza ed eccesso di potere per difetto dei presupposti delle ordinanze contingibili e
urgenti (art. 32 L. 833/1978)
I D.A. nn. 886 e 889/2026 richiamano uno scenario di “eccezionale gravità ed emergenza sanitaria”
per giustificare l'istituzione di una Task Force a tempo indeterminato, senza dar conto della
temporaneità della misura né di un'adeguata istruttoria tecnico-sanitaria riferita alla situazione
concreta. Un decreto assessoriale di natura organizzativa non possiede la veste giuridica per auto-
attribuirsi poteri emergenziali con effetti restrittivi sui singoli nuclei familiari.
III. Eccesso di potere per sviamento e violazione della responsabilità genitoriale e dell'interesse
superiore del minore
L'automatismo di segnalazione alla Procura minorile per la sola inadempienza vaccinale costituisce
sviamento di potere: la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini dell'applicazione degli artt. 330-
333 c.c., una valutazione in concreto del pregiudizio per il minore, incompatibile con qualsiasi
automatismo amministrativo. Tale automatismo espone il sottoscritto, personalmente e direttamente, al 3
rischio di un procedimento limitativo della propria responsabilità genitoriale (artt. 30 Cost., 315-bis e
316 c.c.) sul solo presupposto formale dell'inadempienza, in contrasto con l'art. 3 della Convenzione
sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989, ratificata con L. 176/1991), che impone di
valutare l'interesse del minore in concreto e non per presunzione.
IV. Violazione della riserva di legge in materia di trattamenti sanitari (art. 32, co. 2, Cost.)
L'art. 32, co. 2, Cost. sottopone a riserva di legge qualunque previsione che si traduca, anche
indirettamente, in una forma di coazione sull'esercizio della responsabilità genitoriale in materia di
scelte sanitarie. La minaccia di segnalazione alla magistratura minorile, veicolata da una Circolare
amministrativa regionale priva di copertura legislativa statale, incide su tale riserva e non può trovare
fondamento in un atto di rango sub-legislativo.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Il/la sottoscritto/a, come sopra generalizzato/a,
CHIEDE
all'Assessorato Regionale della Salute, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21-quinquies e 21-nonies
della L. 241/1990:
1. di ANNULLARE D'UFFICIO E/O REVOCARE, per incompetenza ed illegittimità manifesta,
il D.A. n. 886/2026, il D.A. n. 889/2026 e la Circolare del 12 agosto 2026, nella parte in cui
introducono automatismi di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni privi di copertura legislativa statale;
2. di DISPORRE che, nelle more, non si dia corso ad alcuna segnalazione riguardante il minore in
epigrafe fondata unicamente sulla Circolare del 12 agosto 2026;
3. di RIPRISTINARE la piena e esclusiva applicazione della disciplina di cui al D.L. 73/2017,