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Canale Comitato Fortitudo

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Il COMITATO FORTITUDO accoglie le richieste dei cittadini in difficoltà, a difesa del diritto alla salute contro abusi e ricatti sanitari. Sito internet: 👉 https://comitatofortitudo.it . .

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📈 Analytical overview of Telegram channel Canale Comitato Fortitudo

Channel Canale Comitato Fortitudo (@comitatofortitudo) in the Italian language segment is an active participant. Currently, the community unites 52 190 subscribers, ranking 296 in the Healthy Lifestyle category and 436 in the Italy region.

📊 Audience metrics and dynamics

Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 52 190 subscribers.

According to the latest data from 01 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 515 over the last 30 days and by 21 over the last 24 hours, overall reach remains high.

  • Verification status: Not verified
  • Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 23.79%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 12.17% reactions from the total number of subscribers.
  • Post reach: On average, each post receives 12 418 views. Within the first day, a publication typically gains 6 353 views.
  • Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 349.
  • Thematic interests: Content is focused on key topics such as vaccino, vaccinazione, minore, modello, procedura.

📝 Description and content policy

The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
Il COMITATO FORTITUDO accoglie le richieste dei cittadini in difficoltà, a difesa del diritto alla salute contro abusi e ricatti sanitari. Sito internet: 👉 https://comitatofortitudo.it . .

Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 02 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Healthy Lifestyle category.

52 190
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🟢🔴 COMITATO  FORTITUDO ITALIA ♦️ Email: comitato.fortitudo@gmail.com 🔷 Presidente: - Maria Grazia Piccinelli Tel. 3471525318 🔹Vice Presidente: - Ernestina               Tel. 3457938511 ☎️ CONTATTI REFERENTI REGIONALI Al fine di dribblare le chiamate telemarketing, prima di effettuare la chiamata telefonica, si prega anticipare con SMS o vocale telegram/whatsupp. Verrete chiamati il prima possibile. ● Lombardia: - Elisabetta Tel. 3331792350 - Lucilla Tel. 3383763053 ● Piemonte: - Anna Maria Tel. 3341059153 - Cinzia Tel. 3487755135 - Barbara Tel. supporto.torino@gmail.com ● Veneto:  - Mirko Tel. 3208358496 - Paolo Tel. 3407718187 - Elisa Mail: elisa.tebon@gmail.com - Giovanni (solo per situazioni ospedaliere) Tel. 334 599 3198 - Patrizia Mail: pattygiacomuzzi@gmail.com ● Friuli Venezia Giulia: - Alice Tel. 3711090631 ● Trentino Alto Adige: - Daniela Tel. 3479699309 ● Emilia Romagna: - Romina Tel. 3384432025 - Meana Tel. 3491776430 Toscana: - Davide Tel. 3287180166 ● Sardegna: - Alice Tel. 3711090631 - Tamara Tel. 3477194322 ● Puglia: - Manuela Tel. 3500234570 📌 N.B. Per le Regioni senza referenti, rivolgersi al momento ai nominativi delle Regioni confinanti.

Evviva il Comitato Fortitudo! Evviva i genitori coraggiosi!
Evviva il Comitato Fortitudo! Evviva i genitori coraggiosi!

Se hai bisogno di tutelare i diritti dei tuoi figli CONTRO LA LEGGE lorenzin, scarica i nostri documenti e le nostre informat
Se hai bisogno di tutelare i diritti dei tuoi figli CONTRO LA LEGGE lorenzin, scarica i nostri documenti e le nostre informative sul canale Telegram "I Documenti del Comitato Fortitudo" al link https://t.me/documenticomitatofortitudo

Giovedì, ore 20, in diretta su 9MQ
Giovedì, ore 20, in diretta su 9MQ

Primo settembre 2026 L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA PREVALE LA LEGGE lorenzin! Dai 6 anni ai 16 anni, nessuno può fare uscire i vostri figli dalla scuola! Capitelo!

Le hanno somministrato il vaccino! Fonte Corriere della sera
Le hanno somministrato il vaccino! Fonte Corriere della sera

Foto da Grazia Piccinelli
Foto da Grazia Piccinelli

Salta fuori la verità su Anna Rosa, la bambina morta di difterite. Altro che no-vax: il decesso è stato causato dai suoi "med
Salta fuori la verità su Anna Rosa, la bambina morta di difterite. Altro che no-vax: il decesso è stato causato dai suoi "medici" incompetenti
Da quel momento i medici tentano di tutto
Prima non avevano saputo diagnosticare la curabile malattia, poi quando ci sono arrivati, sono entrati in modalità panico. Anziché curare la piccola con antibiotici e antitossina, l'hanno vaccinata con infiammazione in corso, intensificando i sintomi (ADE). Il tutto confermato anche dall'autopsia successiva: "sottoposta a cure particolarmente invasive".
A quel punto scattano i relativi protocolli, con isolamento e richiamo del vaccino per il personale sanitario. Anna Rosa, invece, viene intubata e trasferita all’Ospedale dei Bambini Di Cristina. Da quel momento i medici tentano di tutto: dalla somministrazione del vaccino, all’emodialisi per ripulire il sangue. Viene anche attaccata all’Ecmo, la macchina per la circolazione extracorporea. Poi il trasferimento in terapia intensiva all’Ospedale Civico, dove muore alle 2.30 del 20 agosto per collasso multiorgano dovuto al batterio della difterite.
Come già scritto, questi signori non solo non devono più lavorare. Devono pagare per i drammatici errori causati dalla loro ignoranza e scontare la giusta pena in carcere. Un abbraccio fortissimo ai genitori di Anna Rosa. corriere.it 🔗 In_Telegram_Veritas

Piano, piano, la verità viene a galla! Povera bambina!
Piano, piano, la verità viene a galla! Povera bambina!

La vita è meravigliosa! Il Comitato Fortitudo CONTRO la legge lorenzin!
La vita è meravigliosa! Il Comitato Fortitudo CONTRO la legge lorenzin!

Si può criticare una sentenza. Ma non si possono cancellare le sentenze che esistono. La medicina non è una religione. I vaccini non sono sacramenti. Sono interventi sanitari. E come qualsiasi intervento sanitario possono avere benefici, controindicazioni ed eventi avversi, compresi eventi gravi. Questa si chiama medicina e non religione laica "a prescindere" che se ne esce fuori solo quando c'è il singolo caso di morte di un non vaccinato. ULTIME SENTENZE Cassazione Civile, Sez. III, n. 10629/2014 Tribunale di Modena, dicembre 2013 Tribunale di Milano, n. 2664/2014 Tribunale civile di Palermo, decisione divenuta definitiva nel 2014 Corte d’Appello di Milano, n. 1255/2016 Cassazione Civile, n. 2684/2017 Tribunale di Avezzano, 2020 Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, n. 2405/2025

VISTO IL PARTICOLARE MOMENTO IN CUI LA COMUNITÀ SI TROVA IN MERITO ALLE VACCINAZIONI, perdete 5 min del vostro tempo e leggete. ECCO ALCUNI CASI DI RICONOSCIMENTO DA DANNI DA VACCINO, parliamo proprio dei vaccini obbligatori per i bambini. Eppure i Media non ne parlano mai, non pubblicizzano ne sentenze, ne denunce, ecco alcune pronunce favorevoli dal 1990 a oggi nelle quali compare la vaccinazione antidifterica, da sola oppure all’interno di vaccini combinati come DT, DTP, tetravalente o esavalenti. 1. CORTE D’APPELLO DI TORINO – 2012 CASSAZIONE CIVILE n. 10629/2014 Questo è probabilmente il caso più clamoroso. Una bambina venne sottoposta nel 1988 alla vaccinazione antitetanica e antidifterica. La Corte d’Appello di Torino riconobbe la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e dispose un risarcimento complessivo di: 1.500.000 euro alla ragazza più 300.000 euro alla madre. Totale: 1,8 MILIONI DI EURO. La vicenda arrivò in Cassazione. E la Cassazione, con la sentenza n. 10629 del 15 maggio 2014, rigettò i ricorsi, lasciando sostanzialmente ferma la decisione risarcitoria. Qui però bisogna essere precisi: nel riconoscimento della responsabilità ebbero un ruolo anche comportamenti omissivi del personale sanitario nella gestione successiva dell’evento avverso. Quindi stiamo riscontrando un vero RISARCIMENTO DEL DANNO, non del semplice indennizzo previsto dalla legge 210/1992. 2. TRIBUNALE DI MODENA – 2013 VACCINO ESAVALENTE INFANRIX HEXA. Un bambino sottoposto nel 2004 al vaccino esavalente Infanrix Hexa, contenente: difterite, tetano, pertosse, epatite B, poliomielite ed Haemophilus influenzae B sviluppò gravi patologie neurologiche, tra cui epilessia, encefalopatia e grave deficit dell’apprendimento. La CTU concluse che l’immunizzazione aveva avuto valore di: “concausa preponderante, necessaria e sufficiente” nel manifestarsi dell’epilessia. Il Tribunale di Modena nel dicembre 2013 riconobbe il nesso causale e condannò il Ministero al pagamento di circa 106.000 euro. La sentenza passò in giudicato. E la storia non finì lì. Nel 2019 il TAR Emilia-Romagna intervenne nuovamente riconoscendo alla famiglia il diritto a ulteriori somme previste dalla normativa speciale sui danneggiati da vaccinazioni, per un importo complessivo riportato dalla stampa vicino al mezzo milione di euro. 3. TRIBUNALE DEL LAVORO DI MILANO n. 2664/2014 INFANRIX HEXA Nel 2014 il Tribunale del Lavoro di Milano riconobbe il diritto all’indennizzo ex legge 210/1992 per un bambino al quale era stato somministrato Infanrix Hexa, quindi ancora una volta un vaccino contenente anche la componente antidifterica. La sentenza affermò nel caso concreto la sussistenza del nesso causale/concausale ritenuto dal CTU tra la vaccinazione e la patologia del bambino e dispose un assegno periodico più le prestazioni previste dalla legge. Secondo le ricostruzioni disponibili, il Ministero non impugnò la decisione, che divenne definitiva. Attenzione: il caso riguardava una diagnosi di autismo... 4. TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO – SENTENZA DIVENUTA DEFINITIVA NEL 2014 TETRAVALENTE DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE-EPATITE B Un ragazzo siciliano aveva ricevuto nel 2000 un vaccino tetravalente contro: difterite, tetano, pertosse ed epatite B, oltre alla vaccinazione antipolio. Nel giudizio venne riconosciuto il diritto della famiglia alle prestazioni economiche, quantificate in circa 250.000 euro. La decisione non venne impugnata dal Ministero e divenne definitiva. Quando il Ministero non pagò, la famiglia si rivolse al TAR Sicilia, che nel 2016 ordinò all'amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro due mesi, pena la nomina di un commissario ad acta. Anche questo procedimento riguardava un disturbo dello spettro autistico: vale quindi la stessa precisazione fatta sopra. È un accertamento giudiziario relativo a quel caso, non una dimostrazione epidemiologica generale. 5. CORTE D’APPELLO DI MILANO n. 1255/2016 VACCINO POLIO-TETANO-DIFTERITE-PERTOSSE Caso ancora più interessante perché riguardava una donna vaccinata quando aveva appena sei mesi. Nel 1975 le era stato somministrato un vaccino quadrivalente contro: poliomielite, tetano, difterite e pertosse. Successivamente erano comparsi disturbi motori, convulsioni ed una grave encefalopatia epilettogena. Il giudice di primo grado riconobbe il diritto all’indennizzo. Il Ministero fece appello. E la Corte d’Appello di Milano, sezione Lavoro, con sentenza n. 1255/2016, confermò la decisione. Il Ministero non impugnò ulteriormente e la sentenza passò in giudicato. La CTU aveva ritenuto la vaccinazione l’ipotesi causale “altamente più probabile” nel caso concreto. 6. CASSAZIONE CIVILE n. 2684/2017 Qui arriviamo direttamente alla Suprema Corte. Il caso riguardava vaccinazioni praticate nel 1981 comprendenti: antipolio, anti-DT — quindi difterite e tetano — e antimorbillo. Il soggetto sviluppò una gravissima: “encefalopatia epilettica con grave ritardo psicomotorio e del linguaggio”. La Corte d’Appello di Venezia aveva riconosciuto il diritto all’indennizzo ex legge 210/1992. Il Ministero della Salute ricorse in Cassazione. La Cassazione, con provvedimento n. 2684 del 1° febbraio 2017, rigettò il ricorso del Ministero. Risultato? Indennizzo confermato. 7. TRIBUNALE DI AVEZZANO – 2020 ESAVALENTE + PNEUMOCOCCO Altro caso favorevole riportato nel 2020. Un bambino aveva ricevuto un vaccino esavalente comprendente: difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B e Haemophilus B insieme alla vaccinazione pneumococcica. Il bambino sviluppò una gravissima disabilità neurologica con tetraparesi ipertonico-distonica, ritardo psicomotorio e atrofia cerebrale e cerebellare, con invalidità del 100%. Il Tribunale di Avezzano riconobbe nel caso concreto la correlazione rilevante ai fini giudiziari e dispose un trattamento economico di circa 20.000 euro l’anno. Su questo caso, a differenza di altri dell’elenco, nelle fonti pubblicamente reperibili che ho trovato non compare con sufficiente chiarezza il numero della sentenza né l’eventuale successivo iter d’appello: quindi lo segnalo per correttezza. 8. TRIBUNALE DI NAPOLI n. 2405/2025 TETRAVAC + MR-VAX E arriviamo addirittura al 2025. Una bambina di sei anni ricevette contemporaneamente MR-Vax e Tetravac, quest’ultimo contenente: difterite, tetano, pertosse e poliomielite. Successivamente sviluppò grave epilessia farmacoresistente ed encefalopatia epilettica. La Commissione Medica inizialmente NON riconobbe il nesso causale. La famiglia fece causa. Il Tribunale nominò un CTU. E il CTU concluse che sussistevano gli elementi per riconoscere il nesso eziologico. Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, sentenza n. 2405 del 27 marzo 2025, ha accolto il ricorso e condannato il Ministero al pagamento dell’indennizzo ex legge 210/1992, riconoscendo addirittura l'inquadramento nella I categoria della Tabella A, oltre interessi e rivalutazione. Ora fermiamoci un secondo. Nonostante le condanne, queste sentenze NON dimostrano che: “il vaccino contro la difterite è effettivamente pericoloso”. E NON dimostrano neppure che sia stata necessariamente la componente antidifterica, nei vaccini combinati, a provocare il danno. Sarebbe scientificamente scorretto dirlo, ma è evidente una concausa. Dimostrano però un’altra cosa che è altrettanto scorretto negare: IN ITALIA ESISTONO PERSONE PER LE QUALI I GIUDICI HANNO RICONOSCIUTO, NEL CASO CONCRETO, UN DANNO O UN NESSO CAUSALE/CONCAUSALE RILEVANTE DOPO VACCINAZIONI CHE COMPRENDEVANO ANCHE L’ANTIDIFTERICA. E in alcuni casi le decisioni sono diventate definitive. E ricordatevi anche la differenza fondamentale: INDENNIZZO ≠ RISARCIMENTO. L’indennizzo ex legge 210/1992 è una prestazione solidaristica dello Stato e non richiede necessariamente la dimostrazione di una colpa sanitaria. Il risarcimento, invece, presuppone una responsabilità giuridicamente imputabile. Quindi la frase: “I danni da vaccino non esistono perché i tribunali non ne hanno mai riconosciuti” non è un'opinione. È semplicemente falsa. Si può discutere sulla frequenza. Si può discutere sul rapporto rischio-beneficio.

Si può criticare una sentenza. Ma non si possono cancellare le sentenze che esistono. La medicina non è una religione. I vaccini non sono sacramenti. Sono interventi sanitari. E come qualsiasi intervento sanitario possono avere benefici, controindicazioni ed eventi avversi, compresi eventi gravi. Questa si chiama medicina e non religione laica "a prescindere" che se ne esce fuori solo quando c'è il singolo caso di morte di un non vaccinato. ULTIME SENTENZE Cassazione Civile, Sez. III, n. 10629/2014 Tribunale di Modena, dicembre 2013 Tribunale di Milano, n. 2664/2014 Tribunale civile di Palermo, decisione divenuta definitiva nel 2014 Corte d’Appello di Milano, n. 1255/2016 Cassazione Civile, n. 2684/2017 Tribunale di Avezzano, 2020 Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, n. 2405/2025

Ed ecco la risposta
Ed ecco la risposta

Ho inviato al Ministero della Salute questa richiesta di accesso civico generalizzato. Al Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Direzione Generale delle Emergenze Sanitarie Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Farmaco Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXX, in virtù del diritto riconosciuto dall'art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013, RICHIEDE l'accesso e la trasmissione dei dati relativi al numero di somministrazioni effettuate sul territorio nazionale per i seguenti sieri/farmaci immunologici: Antitossina difterica; Antitossina tetanica; Antitossina botulinica. Nello specifico, si richiede che i dati siano disaggregati per: Anno di somministrazione: dal primo anno disponibile nel quale è presente una tracciabilità/registrazione fino all'ultimo anno più recente disponibile; Fascia d'età quinquennale: secondo la classificazione ufficiale ISTAT (nello specifico: 0 anni, 1-4 anni, 5-9 anni, 10-14 anni, 15-19 anni, 20-24 anni... e così via, fino alla fascia d'età più elevata registrata); Sesso: maschile e femminile; Regione / Provincia Autonoma: di somministrazione o di residenza del paziente. MOTIVAZIONE E SPECIFICHE TECNICHE In un’ottica di piena trasparenza e leale collaborazione istituzionale, e al fine di facilitare l'accoglimento di questa richiesta, si specifica quanto segue: Periodo di riferimento: Si richiedono tutti i dati storici disponibili a partire dal primo anno di registrazione informatizzata o documentale fino all'ultimo aggiornamento disponibile. Flessibilità del formato: Comprendendo che per i periodi meno recenti i dati potrebbero non essere strutturati in database informatizzati o registri nazionali automatizzati, si accetta la trasmissione dei dati in qualsiasi formato disponibile. Sono considerati validi e sufficienti anche report in formato PDF, scansioni di documenti cartacei, tabelle riassuntive o file di calcolo (Excel/CSV), purché leggibili. Finalità: I dati richiesti sono essenziali per un’attività di analisi statistica indipendente e di ricerca epidemiologica volta a comprendere i trend di utilizzo e fabbisogno delle antitossine sul territorio nazionale nel corso del tempo. Tutela della Privacy: L'elaborazione dei dati avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). Non è in alcun modo interesse del richiedente risalire all'identità dei singoli pazienti, bensì analizzare il dato esclusivamente in forma aggregata ed anonima. Pertanto, la presente richiesta non presenta alcun rischio di pregiudizio concreto agli interessi privati di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013. Confidando che la flessibilità accordata sul formato dei documenti possa agevolare il reperimento delle informazioni storiche richieste, resto in attesa di un Vostro gentile riscontro entro i termini di legge (30 giorni). Distinti saluti,

31 agosto 2026 Carabinieri nelle scuole? Secondo video del Comitato Fortitudo.

🔴Comunicato Del Comitato Fortitudo 5 giugno 2026 Cari soci e iscritti al canale Telegram Comitato Fortitudo e agli altri social, vi parlo per aggiornarvi direttamente e con la massima chiarezza e trasparenza su quanto è accaduto e sulle decisioni prese dal Consiglio del Direttivo negli ultimi giorni. In seguito al post pubblicato dall’Avvocato Francesco Cinquemani, nel quale veniva spiegato quando e come è possibile richiedere il certificato di omissione, (solo questo nessun altro argomento del contendere), due collaboratori del Comitato Fortitudo hanno preso posizione interpretato quel contenuto in modo diverso rispetto all’autore, perché i due avevano sviluppato una propria interpretazione di Omissione, che non rifletteva quella del nostro giurista. Vi invito a verificare sempre le informazioni con fonti attendibili. Dal 28 maggio 2026 questi due collaboratori, che hanno rifiutato più di un confronto, si sono appropriati del canale Telegram originariamente intitolato Legge 219/2017 Consenso Informato (Gruppo operativo del Comitato Fortitudo). Da quella data sono stati modificati e manomessi i documenti presenti nel canale, (abbiamo tutti gli screenshot) e ne è stato cambiato il nome. Per questo motivo prendiamo formalmente le distanze da queste due persone e da qualsiasi documento, informazione, consulenza, o comunicazione pubblicata su quel canale, poiché non è più sotto la nostra sorveglianza né sotto il controllo del Comitato Fortitudo. Vi ricordiamo che in quel canale Telegram sono presenti solo persone che seguono e si sono fidate del Comitato Fortitudo. Il Comitato prende le distanze anche da affermazioni e toni che dal 28 maggio sono stati riportati in quel canale, tra cui, a titolo esemplificativo, frasi come "la demone, i liquami" e "il baraccone". Si precisa che questo linguaggio non appartiene al modo di esprimersi del Presidente del Comitato né dei suoi rappresentanti, e pertanto non può in alcun modo essere ricondotto alla posizione ufficiale del Comitato stesso. È importante ribadire che il canale Consenso Informato è pertanto compromesso, la documentazione e i post pubblicati non sono collegati a noi E, le persone che lo stanno gestendo non hanno studi giuridici e hanno operato solo come volontari e collaboratori del Comitato Fortitudo. Per questo motivo il Comitato Fortitudo non riconosce come ufficiali le interpretazioni giuridiche o le conclusioni che potrebbero emergere da quei post e dai documenti. Vi informo pertanto, che oggi è stato creato il nuovo canale Telegram ufficiale chiamato I Documenti del Comitato Fortitudo, dove nei prossimi giorni inseriremo solo documenti e informazioni di pubblica utilità nell’interesse delle persone che ci seguono, e che fanno riferimento a casi già trattati e che hanno ottenuto un riscontro positivo. Inoltre, troverete altri documenti che saranno vagliati e verificati da noi prima della pubblicazione. Vi invitiamo a seguire il nuovo canale per ricevere comunicazioni ufficiali e corrette. Grazie per l’attenzione e per la fiducia. Con stima infinita, Maria Grazia Piccinelli Presidente Comitato Fortitudo https://t.me/documenticomitatofortitudo

PRIMO GIUGNO 2026 🔴COMUNICATO DEL COMITATO FORTITUDO BUONASERA, COME IN TUTTE LE FAMIGLIE CI SONO DISSAPORI CHE POSSONO ESSERE SANATI  CON IL CONFRONTO ED IL BUON SENSO; COSI' NON E’ AVVENUTO ALL’INTERNO DEL NOSTRO DIRETTIVO. I SIGNORI ANNA BOTTONE E GIORGIO MONTAGNANA HANNO RASSEGNATO LE DIMISSIONI DAL COMITATO FORTITUDO, NONOSTANTE LA NOSTRA VOLONTA DI CERCARE IN TUTTI I MODI DI  RISOLVERE LA SITUAZIONE. LE MOTIVAZIONI SONO DOVUTE A DIVERGENZE DI VEDUTE CON L’AVVOCATO CINQUEMANI SULLE  QUALI, SIA MONTAGNANA CHE LA BOTTONE, NON AVEVANO NESSUNA INTENZIONE DI APRIRSI AD UN CONFRONTO. A RIPROVA DI QUANTO HO APPENA ASSERITO, IL DIRETTIVO HA ORGANIZZATO BEN DUE RIUNIONI CON L’INTENTO DI APRIRE UN CONFRONTO CHIARIFICATORE CON LE PARTI. I SIGNORI ANNA BOTTONE E GIORGIO MONTAGNANA HANNO DISERTATO ENTRAMBI GLI INCONTRI CHE ABBIAMO ORGANIZZATO, ANZI, HANNO IMPOSTO UN OUTOUT. O LUI,CINQUEMANI, O NOI! A QUESTO PUNTO IL DIRETTIVO NON HA POTUTO FARE ALTRO CHE APPOGGIARE LE TESI DEL  PROFESSIONISTA CHE CON TANTA SOLERZIA AFFIANCA DA DIVERSO TEMPO IL COMITATO  FORTITUDO. A SEGUITO DELL’ATTEGGIAMENTO ASSUNTO DALLA SIGNORA BOTTONE E DAL SIGNOR MONTAGNANA, CHE HANNO RIFIUTATO IL CONFRONTO, CI VEDIAMO COSTRETTI A DISSOCIARCI DA  QUALSIASI AZIONE PROMOSSA O INTRAPRESA DAI DUE. CHIUNQUE SI AFFIDI AD INIZIATIVE DEI SIGNORI BOTTONE E MONTAGNANA SAPPIA CHE NON SONO AZIONI SOSTENUTE O AVALLATE DAL COMITATO FORTIUDO. IL COMITATO FORTITUDO SI RITIENE ESTRANEO DI OGNI AZIONE, POST PUBBLICATI SUI SOCIAL, COMUNICATI, CONSULENZE PROMOSSE DAI SIGNORI BOTTONE E MONTAGNANA. LUNGA VITA AL COMITATO FORTITUDO!

Quotidiano Sociale: CONTE IN COMMISSIONE COVID: LA VERSIONE NON REGGE. DOCUMENTI, VIDEO E ATTI SMENTISCONO LA SUA NARRAZIONE https://share.google/UYCvul3YYNUl6wqpg A cura di: Avv. Francesco Paolo Cinquemani Canale Telegram: https://t.me/avvcinquemani