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Il COMITATO FORTITUDO accoglie le richieste dei cittadini in difficoltà, a difesa del diritto alla salute contro abusi e ricatti sanitari. Sito internet: 👉 https://comitatofortitudo.it . .
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📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台:
“Il COMITATO FORTITUDO accoglie le richieste dei cittadini in difficoltà, a difesa del diritto alla salute contro abusi e ricatti sanitari.
Sito internet: 👉 https://comitatofortitudo.it
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C'è un avvocato che vi terrorizza e vi fa spendere un mucchio di soldi dandovi informazioni imbarazzanti! Complimenti!
Repost from In Telegram Veritas
Dopo aver rivelato la verità sulla reale causa di morte di Anna Rosa, il Sistema ha paura. Il Corriere, nel panico, corre goffamente ai ripari e sostituisce dal proprio articolo la parola "vaccino" con "antitossina"
Non è solo debolezza: è resa incondizionata. Un Sistema corrotto fino al midollo, dove i media, megafono servile dell'establishment, fanno da sempre la parte del cane addomesticato: azzannano la crocchetta, scodinzolano felici, e affogano il mondo intero in un oceano di fake news.
C'è una orribile notizia per loro, magnifica per noi.
Dal 2020 abbiamo dimostrato, contro tutto e tutti, di essere più forti di politica, istituzioni, magistratura e media. Oltre a smascherare sistematicamente e senza pietà i giullari travestiti da esperti, demolendone puntualmente le tesi: personaggi onnipresenti in TV e sui social, che sponsorizzano da anni topicidi con le mani grondanti sangue e le tasche stracolme di danaro.
Oltre a scrivere la Storia, cambiando il Destino dei nostri figli, stiamo spezzando le ali al potere criminale.
"Memento audere semper" (Ricordati di osare sempre) - Gabriele D'Annunzio
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Primo settembre 2026
L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA PREVALE LA LEGGE lorenzin!
Dai 6 anni ai 16 anni, nessuno può fare uscire i vostri figli dalla scuola!
Capitelo!
Repost from In Telegram Veritas
Salta fuori la verità su Anna Rosa, la bambina morta di difterite. Altro che no-vax: il decesso è stato causato dai suoi "medici" incompetenti
Da quel momento i medici tentano di tuttoPrima non avevano saputo diagnosticare la curabile malattia, poi quando ci sono arrivati, sono entrati in modalità panico. Anziché curare la piccola con antibiotici e antitossina, l'hanno vaccinata con infiammazione in corso, intensificando i sintomi (ADE). Il tutto confermato anche dall'autopsia successiva: "sottoposta a cure particolarmente invasive".
A quel punto scattano i relativi protocolli, con isolamento e richiamo del vaccino per il personale sanitario. Anna Rosa, invece, viene intubata e trasferita all’Ospedale dei Bambini Di Cristina. Da quel momento i medici tentano di tutto: dalla somministrazione del vaccino, all’emodialisi per ripulire il sangue. Viene anche attaccata all’Ecmo, la macchina per la circolazione extracorporea. Poi il trasferimento in terapia intensiva all’Ospedale Civico, dove muore alle 2.30 del 20 agosto per collasso multiorgano dovuto al batterio della difterite.Come già scritto, questi signori non solo non devono più lavorare. Devono pagare per i drammatici errori causati dalla loro ignoranza e scontare la giusta pena in carcere. Un abbraccio fortissimo ai genitori di Anna Rosa. corriere.it 🔗 In_Telegram_Veritas
La vita è meravigliosa!
Il Comitato Fortitudo CONTRO la legge lorenzin!
Si può criticare una sentenza.
Ma non si possono cancellare le sentenze che esistono.
La medicina non è una religione.
I vaccini non sono sacramenti.
Sono interventi sanitari.
E come qualsiasi intervento sanitario possono avere benefici, controindicazioni ed eventi avversi, compresi eventi gravi.
Questa si chiama medicina e non religione laica "a prescindere" che se ne esce fuori solo quando c'è il singolo caso di morte di un non vaccinato.
ULTIME SENTENZE
Cassazione Civile, Sez. III, n. 10629/2014
Tribunale di Modena, dicembre 2013
Tribunale di Milano, n. 2664/2014
Tribunale civile di Palermo, decisione divenuta definitiva nel 2014
Corte d’Appello di Milano, n. 1255/2016
Cassazione Civile, n. 2684/2017
Tribunale di Avezzano, 2020
Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, n. 2405/2025
VISTO IL PARTICOLARE MOMENTO IN CUI LA COMUNITÀ SI TROVA IN MERITO ALLE VACCINAZIONI, perdete 5 min del vostro tempo e leggete.
ECCO ALCUNI CASI DI RICONOSCIMENTO DA DANNI DA VACCINO, parliamo proprio dei vaccini obbligatori per i bambini.
Eppure i Media non ne parlano mai, non pubblicizzano ne sentenze, ne denunce, ecco alcune pronunce favorevoli dal 1990 a oggi nelle quali compare la vaccinazione antidifterica, da sola oppure all’interno di vaccini combinati come DT, DTP, tetravalente o esavalenti.
1. CORTE D’APPELLO DI TORINO – 2012
CASSAZIONE CIVILE n. 10629/2014
Questo è probabilmente il caso più clamoroso.
Una bambina venne sottoposta nel 1988 alla vaccinazione antitetanica e antidifterica.
La Corte d’Appello di Torino riconobbe la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e dispose un risarcimento complessivo di:
1.500.000 euro alla ragazza
più 300.000 euro alla madre.
Totale: 1,8 MILIONI DI EURO.
La vicenda arrivò in Cassazione.
E la Cassazione, con la sentenza n. 10629 del 15 maggio 2014, rigettò i ricorsi, lasciando sostanzialmente ferma la decisione risarcitoria.
Qui però bisogna essere precisi: nel riconoscimento della responsabilità ebbero un ruolo anche comportamenti omissivi del personale sanitario nella gestione successiva dell’evento avverso.
Quindi stiamo riscontrando un vero RISARCIMENTO DEL DANNO, non del semplice indennizzo previsto dalla legge 210/1992.
2. TRIBUNALE DI MODENA – 2013
VACCINO ESAVALENTE INFANRIX HEXA.
Un bambino sottoposto nel 2004 al vaccino esavalente Infanrix Hexa, contenente:
difterite, tetano, pertosse, epatite B, poliomielite ed Haemophilus influenzae B
sviluppò gravi patologie neurologiche, tra cui epilessia, encefalopatia e grave deficit dell’apprendimento.
La CTU concluse che l’immunizzazione aveva avuto valore di:
“concausa preponderante, necessaria e sufficiente”
nel manifestarsi dell’epilessia.
Il Tribunale di Modena nel dicembre 2013 riconobbe il nesso causale e condannò il Ministero al pagamento di circa 106.000 euro. La sentenza passò in giudicato.
E la storia non finì lì.
Nel 2019 il TAR Emilia-Romagna intervenne nuovamente riconoscendo alla famiglia il diritto a ulteriori somme previste dalla normativa speciale sui danneggiati da vaccinazioni, per un importo complessivo riportato dalla stampa vicino al mezzo milione di euro.
3. TRIBUNALE DEL LAVORO DI MILANO n. 2664/2014
INFANRIX HEXA
Nel 2014 il Tribunale del Lavoro di Milano riconobbe il diritto all’indennizzo ex legge 210/1992 per un bambino al quale era stato somministrato Infanrix Hexa, quindi ancora una volta un vaccino contenente anche la componente antidifterica.
La sentenza affermò nel caso concreto la sussistenza del nesso causale/concausale ritenuto dal CTU tra la vaccinazione e la patologia del bambino e dispose un assegno periodico più le prestazioni previste dalla legge.
Secondo le ricostruzioni disponibili, il Ministero non impugnò la decisione, che divenne definitiva.
Attenzione: il caso riguardava una diagnosi di autismo...
4. TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO – SENTENZA DIVENUTA DEFINITIVA NEL 2014
TETRAVALENTE DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE-EPATITE B
Un ragazzo siciliano aveva ricevuto nel 2000 un vaccino tetravalente contro:
difterite, tetano, pertosse ed epatite B, oltre alla vaccinazione antipolio.
Nel giudizio venne riconosciuto il diritto della famiglia alle prestazioni economiche, quantificate in circa 250.000 euro.
La decisione non venne impugnata dal Ministero e divenne definitiva.
Quando il Ministero non pagò, la famiglia si rivolse al TAR Sicilia, che nel 2016 ordinò all'amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro due mesi, pena la nomina di un commissario ad acta.
Anche questo procedimento riguardava un disturbo dello spettro autistico: vale quindi la stessa precisazione fatta sopra. È un accertamento giudiziario relativo a quel caso, non una dimostrazione epidemiologica generale.
5. CORTE D’APPELLO DI MILANO n. 1255/2016
VACCINO POLIO-TETANO-DIFTERITE-PERTOSSE
Caso ancora più interessante perché riguardava una donna vaccinata quando aveva appena sei mesi.
Nel 1975 le era stato somministrato un vaccino quadrivalente contro:
poliomielite, tetano, difterite e pertosse.
Successivamente erano comparsi disturbi motori, convulsioni ed una grave encefalopatia epilettogena.
Il giudice di primo grado riconobbe il diritto all’indennizzo.
Il Ministero fece appello.
E la Corte d’Appello di Milano, sezione Lavoro, con sentenza n. 1255/2016, confermò la decisione.
Il Ministero non impugnò ulteriormente e la sentenza passò in giudicato.
La CTU aveva ritenuto la vaccinazione l’ipotesi causale “altamente più probabile” nel caso concreto.
6. CASSAZIONE CIVILE n. 2684/2017
Qui arriviamo direttamente alla Suprema Corte.
Il caso riguardava vaccinazioni praticate nel 1981 comprendenti:
antipolio, anti-DT — quindi difterite e tetano — e antimorbillo.
Il soggetto sviluppò una gravissima:
“encefalopatia epilettica con grave ritardo psicomotorio e del linguaggio”.
La Corte d’Appello di Venezia aveva riconosciuto il diritto all’indennizzo ex legge 210/1992.
Il Ministero della Salute ricorse in Cassazione.
La Cassazione, con provvedimento n. 2684 del 1° febbraio 2017, rigettò il ricorso del Ministero.
Risultato?
Indennizzo confermato.
7. TRIBUNALE DI AVEZZANO – 2020
ESAVALENTE + PNEUMOCOCCO
Altro caso favorevole riportato nel 2020.
Un bambino aveva ricevuto un vaccino esavalente comprendente:
difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B e Haemophilus B
insieme alla vaccinazione pneumococcica.
Il bambino sviluppò una gravissima disabilità neurologica con tetraparesi ipertonico-distonica, ritardo psicomotorio e atrofia cerebrale e cerebellare, con invalidità del 100%.
Il Tribunale di Avezzano riconobbe nel caso concreto la correlazione rilevante ai fini giudiziari e dispose un trattamento economico di circa 20.000 euro l’anno.
Su questo caso, a differenza di altri dell’elenco, nelle fonti pubblicamente reperibili che ho trovato non compare con sufficiente chiarezza il numero della sentenza né l’eventuale successivo iter d’appello: quindi lo segnalo per correttezza.
8. TRIBUNALE DI NAPOLI n. 2405/2025
TETRAVAC + MR-VAX
E arriviamo addirittura al 2025.
Una bambina di sei anni ricevette contemporaneamente MR-Vax e Tetravac, quest’ultimo contenente:
difterite, tetano, pertosse e poliomielite.
Successivamente sviluppò grave epilessia farmacoresistente ed encefalopatia epilettica.
La Commissione Medica inizialmente NON riconobbe il nesso causale.
La famiglia fece causa.
Il Tribunale nominò un CTU.
E il CTU concluse che sussistevano gli elementi per riconoscere il nesso eziologico.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, sentenza n. 2405 del 27 marzo 2025, ha accolto il ricorso e condannato il Ministero al pagamento dell’indennizzo ex legge 210/1992, riconoscendo addirittura l'inquadramento nella I categoria della Tabella A, oltre interessi e rivalutazione.
Ora fermiamoci un secondo.
Nonostante le condanne, queste sentenze NON dimostrano che:
“il vaccino contro la difterite è effettivamente pericoloso”.
E NON dimostrano neppure che sia stata necessariamente la componente antidifterica, nei vaccini combinati, a provocare il danno.
Sarebbe scientificamente scorretto dirlo, ma è evidente una concausa.
Dimostrano però un’altra cosa che è altrettanto scorretto negare:
IN ITALIA ESISTONO PERSONE PER LE QUALI I GIUDICI HANNO RICONOSCIUTO, NEL CASO CONCRETO, UN DANNO O UN NESSO CAUSALE/CONCAUSALE RILEVANTE DOPO VACCINAZIONI CHE COMPRENDEVANO ANCHE L’ANTIDIFTERICA.
E in alcuni casi le decisioni sono diventate definitive.
E ricordatevi anche la differenza fondamentale:
INDENNIZZO ≠ RISARCIMENTO.
L’indennizzo ex legge 210/1992 è una prestazione solidaristica dello Stato e non richiede necessariamente la dimostrazione di una colpa sanitaria.
Il risarcimento, invece, presuppone una responsabilità giuridicamente imputabile.
Quindi la frase:
“I danni da vaccino non esistono perché i tribunali non ne hanno mai riconosciuti”
non è un'opinione.
È semplicemente falsa.
Si può discutere sulla frequenza.
Si può discutere sul rapporto rischio-beneficio.
Si può criticare una sentenza.
Ma non si possono cancellare le sentenze che esistono.
La medicina non è una religione.
I vaccini non sono sacramenti.
Sono interventi sanitari.
E come qualsiasi intervento sanitario possono avere benefici, controindicazioni ed eventi avversi, compresi eventi gravi.
Questa si chiama medicina e non religione laica "a prescindere" che se ne esce fuori solo quando c'è il singolo caso di morte di un non vaccinato.
ULTIME SENTENZE
Cassazione Civile, Sez. III, n. 10629/2014
Tribunale di Modena, dicembre 2013
Tribunale di Milano, n. 2664/2014
Tribunale civile di Palermo, decisione divenuta definitiva nel 2014
Corte d’Appello di Milano, n. 1255/2016
Cassazione Civile, n. 2684/2017
Tribunale di Avezzano, 2020
Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, n. 2405/2025
Ho inviato al Ministero della Salute questa richiesta di accesso civico generalizzato.
Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Direzione Generale delle Emergenze Sanitarie
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Farmaco
Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXX, in virtù del diritto riconosciuto dall'art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013,
RICHIEDE
l'accesso e la trasmissione dei dati relativi al numero di somministrazioni effettuate sul territorio nazionale per i seguenti sieri/farmaci immunologici:
Antitossina difterica;
Antitossina tetanica;
Antitossina botulinica.
Nello specifico, si richiede che i dati siano disaggregati per:
Anno di somministrazione: dal primo anno disponibile nel quale è presente una tracciabilità/registrazione fino all'ultimo anno più recente disponibile;
Fascia d'età quinquennale: secondo la classificazione ufficiale ISTAT (nello specifico: 0 anni, 1-4 anni, 5-9 anni, 10-14 anni, 15-19 anni, 20-24 anni... e così via, fino alla fascia d'età più elevata registrata);
Sesso: maschile e femminile;
Regione / Provincia Autonoma: di somministrazione o di residenza del paziente.
MOTIVAZIONE E SPECIFICHE TECNICHE
In un’ottica di piena trasparenza e leale collaborazione istituzionale, e al fine di facilitare l'accoglimento di questa richiesta, si specifica quanto segue:
Periodo di riferimento: Si richiedono tutti i dati storici disponibili a partire dal primo anno di registrazione informatizzata o documentale fino all'ultimo aggiornamento disponibile.
Flessibilità del formato: Comprendendo che per i periodi meno recenti i dati potrebbero non essere strutturati in database informatizzati o registri nazionali automatizzati, si accetta la trasmissione dei dati in qualsiasi formato disponibile. Sono considerati validi e sufficienti anche report in formato PDF, scansioni di documenti cartacei, tabelle riassuntive o file di calcolo (Excel/CSV), purché leggibili.
Finalità: I dati richiesti sono essenziali per un’attività di analisi statistica indipendente e di ricerca epidemiologica volta a comprendere i trend di utilizzo e fabbisogno delle antitossine sul territorio nazionale nel corso del tempo.
Tutela della Privacy: L'elaborazione dei dati avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). Non è in alcun modo interesse del richiedente risalire all'identità dei singoli pazienti, bensì analizzare il dato esclusivamente in forma aggregata ed anonima. Pertanto, la presente richiesta non presenta alcun rischio di pregiudizio concreto agli interessi privati di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013.
Confidando che la flessibilità accordata sul formato dei documenti possa agevolare il reperimento delle informazioni storiche richieste, resto in attesa di un Vostro gentile riscontro entro i termini di legge (30 giorni).
Distinti saluti,
31 agosto 2026 Carabinieri nelle scuole? Secondo video del Comitato Fortitudo.
