LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria
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Tentata rapina impropria
È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri l’impunità (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153-01; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847- 01). Come chiarito dalle Sezioni Unite, il riferimento dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. alla violenza o minaccia esercitata «immediatamente dopo la sottrazione» non implica che quest’ultima debba essere stata consumata, ma individua il necessario collegamento logico-temporale tra l’aggressione al patrimonio e quella alla persona, senza richiedere che il primo sia necessariamente giunto a consumazione. La rapina è, infatti, un reato complesso e plurioffensivo, nel quale entrambe le offese confluiscono in una fattispecie unitaria; pertanto, quando alla condotta
univocamente diretta alla sottrazione segua immediatamente l’uso della violenza o della minaccia finalizzato ad assicurare l’impunità, il fatto integra tentata rapina impropria e non può essere scomposto nelle autonome fattispecie di tentato furto e di reato contro la persona. La distinzione tra le due fattispecie dipende, dunque, non dall’avvenuta sottrazione del bene, potendo la rapina impropria configurarsi nella forma tentata quando questa non si sia realizzata, bensì nella presenza di una successiva condotta violenta o minacciosa che, per la sua immediatezza e per la specifica finalità di assicurare l'impunità, si saldi funzionalmente alla precedente aggressione patrimoniale; pertanto, ove tale collegamento sussista, il fatto integra una tentata rapina impropria, mentre, in sua assenza, la condotta diretta alla sottrazione rimasta incompiuta conserva la qualificazione di tentato furto. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi e ha adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità della tentata rapina impropria, evidenziando che la condotta minacciosa e violenta dell’imputato intervenne nel momento in cui l’addetto alla sicurezza si frappose tra gli imputati e la porta di uscita del supermercato, nel tentativo di impedirne l’allontanamento. Da tale collocazione temporale e dalle concrete modalità dell’azione la Corte territoriale ha logicamente desunto che la condotta fosse diretta ad agevolare la fuga dell’imputato e della coimputata e, quindi, ad assicurare a entrambi l’impunità per l’azione predatoria. Non assume rilievo contrario la circostanza, valorizzata dal ricorrente, che la merce fosse stata nel frattempo restituita dalla coimputata. Nel caso in esame, secondo la ricostruzione recepita dalla sentenza impugnata, la reazione dell’imputato seguì direttamente il tentativo di sottrazione e si verificò proprio quando l’addetto alla sicurezza ostacolò l’allontanamento degli imputati dal supermercato. È, quindi, ravvisabile tanto il collegamento temporale quanto quello finalistico tra l’aggressione al patrimonio e la successiva condotta contro la persona Penale Sent. Sez. 2 Num. 36374 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 02/10/2026
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677 cp omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina
Come noto la contravvenzione di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina ha natura di reato permanente a condotta omissiva, in quanto lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato; ne consegue che la permanenza si interrompe solo nel momento in cui la situazione antigiuridica viene meno per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, qualora la condotta si protragga nel corso del procedimento penale, in relazione a situazioni in cui il capo d'imputazione faccia riferimento solo alla data di accertamento del reato (Sez. 1, n. 47034 del 23/04/2018, Rv. 274368 – 01). Penale Sent. Sez. 1 Num. 35167 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 10/09/2026
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pergotenda
Con riguardo alla struttura amovibile, il Collegio osserva che la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che la pergotenda costituisce intervento rientrante nell'attività edilizia libera quando la funzione principale dell'opera sia svolta dalla tenda e non dalla struttura di sostegno, la quale assume carattere meramente accessorio. Da ultimo il Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 17/02/2026, n. 1256 ha condivisibilmente affermato che le strutture di tipo pergotenda, consistenti in tende o coperture leggere e retrattili, non necessitano di permessi per la loro installazione, essendo ascrivibili all'edilizia libera. Non realizzano uno spazio chiuso stabile né costituiscono nuove volumetrie edificabili, in quanto concepite come coperture meramente accessorie e facilmente amovibili. Nella fattispecie in esame emerge dagli atti che il manufatto era già assistito da titoli edilizi e dal nulla osta della competente Soprintendenza. L'oggetto della contestazione comunale non riguarda infatti la realizzazione ex novo di una struttura integralmente abusiva, bensì talune modalità di utilizzo e chiusura temporanea della pergotenda mediante teli laterali retrattili.
L'effettiva e rapida amovibilità delle opere costituisce infatti indice sintomatico della loro natura accessoria e precaria e contrasta con la qualificazione comunale in termini di stabile ampliamento edilizio. Consiglio di Stato Sezione Terza sentenza n. 7039/2026 REG.PROV.COLL. N. 05902/2024 REG.RIC.
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l’acquisizione degli screenshots di messaggi WhatsApp forniti da uno dei conversanti non richiede un provvedimento di sequestro del pubblico ministero
Si contesta, inoltre, l’utilizzabilità delle chat spontaneamente prodotte in quanto non acquisite mediante un provvedimento di sequestro. Sul punto va ribadito che l’acquisizione degli screenshots di messaggi WhatsApp forniti agli inquirenti da uno dei conversanti non richiede un provvedimento di sequestro del pubblico ministero, in quanto documenta una conversazione alla quale lo stesso soggetto ha partecipato (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, Rv. 287746 – 01).Penale Sent. Sez. 6 Num. 34433 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA
Data Udienza: 15/07/2026
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In tutta Italia si registrano sempre più casi di rimozione del microchip dalla Carta di Identità Elettronica. Per supportare gli operatori di polizia nell’affrontare questa nuova e delicata criticità, LexPol rende disponibile una CNR aggiornata, completa di indicazioni operative e profili giuridici essenziali. Uno strumento pratico, chiaro e immediatamente applicabile sul campo.
Corte di Giustizia Europea sentenza in materia di PHISHING con link fraudolento
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Tentata truffa in caso di consegna controllata di denaro sotto il costante controllo della polizia giudiziaria
In tema di truffa, la Corte di cassazione ha avuto più volte occasione di chiarire che è configurabile il reato tentato e non consumato nel caso di consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (cosiddetta “consegna controllata”), atteso che, per un verso, l’atto di disposizione patrimoniale non avviene per l’induzione in errore in cui sia incorsa la vittima e che, per altro verso, non si è realizzato il profitto tramite l’acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa (Sez. 2, n. 27114 del 07/07/2020, Calvanese, Rv. 279656-02, con la quale la Corte ha altresì precisato che, diversamente, in caso di estorsione, il reato si consuma non appena l’estorsore riceve il bene dal soggetto passivo e ciò perché l’ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento del reato rispetto alla costrizione derivante dalla violenza o minaccia. Successivamente, Sez. 2, n. 38303 del 16/06/2023, Barone, e Sez. 2, n. 8859 del 17/02/2021, Napoletano, entrambe non massimate). È stato in altri termini affermato che sussiste il tentativo quando la condotta tipica univocamente diretta alla realizzazione dell’evento sia ostacolata da un fatto esterno, che si verifica, come nella specie in tema di truffa, quando vi sia l’allertamento delle forze di polizia da parte della persona offesa a seguire le trattative e a intervenire per impedire che il delitto si perfezioni o che la realizzazione del profitto si consolidi con l’acquisizione o la possibilità d’uso autonomo del bene oggetto dell’atto di disposizione patrimoniale (Sez. F, n. 32522 del 26/08/2010, Cureu, Rv. 248255-01). LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Numero 36065/2026 del 13/10/2026
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Travisamento indossare felpa con cappuccio calzato durante un furto in abitazione
In ordine alla sussistenza della circostanza aggravante del travisamento, risulta accertato che gli imputati, nel momento in cui si sono introdotti all’interno della abitazione, oggetto del furto, indossavano i cappucci delle rispettive felpe, evidentemente nell'intento di celare i loro lineamenti. Non appare decisiva la dedotta circostanza che i cappucci non coprivano l’intero viso e non impedivano "del tutto" la visualizzazione dei tratti somatici, dato che, come esattamente osservato nella sentenza impugnata, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di furto, è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (Sez. 2, n. 18858 del 27/04/2011, Di Camillo, Rv. 250114; Sez. 6, n. 21890 del 03/04/2014, Arpaia, Rv. 259766-01; Sez. 1, n. 5053 del 02/04/1979, Passalacqua, Rv. 142128). L'uso di cappucci per commettere un furto, e non di passamontagna, appare, invero, sufficiente a integrare un "travisamento" dell'aspetto esteriore della persona rendendo la stessa, di fatto, meno riconoscibile. Risulta, del resto, che i predetti imputati sono stati, in (testimonianze, conoscenza della abitazione, esiti dei rilievi dattiloscopici), tra cui anche le immagini delle telecamere. Penale Sent. Sez. 5 Num. 31464 Anno 2026 Presidente: BELMONTE MARIA TERESA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 19/05/2026
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624 bis cp luogo di privata dimora
Anche a seguito dell'intervento chiarificatore delle S.U. (Sent. n. 31345 del 23/03/2017, Rv.270076), nel delineare il concetto di abitazione ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., è stato precisato che per luogo di privata dimora deve intendersi qualsiasi area, anche destinata ad attività lavorativa e professionale, in cui si compiono, in maniera non occasionale, atti di vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibili ai terzi senza il consenso del titolare (Sez. 5, Sent. n. 11759 del 28/02/2025 Rv. 287748 –01; Sez. 5, Sent. n. 11759 del 28/02/2025, Rv. 287748 – 01; Sez. 4, Sent. n. 27678 del 23/06/2022, Rv. 283421 – 01; Sez. 4, Sent. n. 27678 del 23/06/2022, Rv. 283421 – 01; Sez. 4, Sent. n. 1782 del 18/12/2018, Rv. 275073 – 01). Penale Sent. Sez. 5 Num. 31464 Anno 2026 Presidente: BELMONTE MARIA TERESA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 19/05/2026
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia Locale
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189 cds Comportamento in caso di incidente
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, "il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza" (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, M., Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, R., Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, C., Rv. 247369).
L'accertamento sull'esistenza dell'elemento psicologico di questo reato e di quello di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, "va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro" (Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, M., Rv. 254667; Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, C., Rv. 282294). Con specifico riferimento al delitto previsto dall'art. 189, comma 7, cod. strada, si è affermato che, per integrare l'elemento psicologico del reato, è sufficiente la coscienza e volontà di non prestare assistenza alla persona ferita accompagnata dalla consapevolezza dell'incidente, del danno alle persone e della necessità del soccorso (Sez. 4, n. 15867 del 17/12/2008, dep. 2009, D., Rv. 243440). Si è chiarito, inoltre, che "nel reato di "fuga", previsto dall'art. 189, commi sesto e settimo, cod. strada, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza" (Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, A., Rv. 237239; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, T., Rv. 252374; Sez. 4, Sentenza n. 33772 del 15/06/2017, D., Rv. 271046). Si deve ricordare che, in caso di incidente con danno alle persone, il dovere di fermarsi si protrae per tutto il tempo necessario all'identificazione del conducente e del veicolo condotto. Come è stato condivisibilmente affermato, infatti, "ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l'identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica" (Sez. 4, n. 20235 del 25/01/2006, M., Rv. 234581; Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, B., Rv. 252734; Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, M., Rv. 270885). Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 34894 del 30 settembre 2026
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destrezza
Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, «la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”» (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 – 01).Penale Sent. Sez. 4 Num. 34969 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 23/09/2026
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gravi indizi di colpevolezza
In sede cautelare le norme impongono la formulazione di un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli;in ordine al quale è sufficiente qualunque elemento probatorio, in quanto i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273, comma 1- bis, cit. (Sez. 5, n. 8342 del 03/12/2025, A., Rv.; Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Zinno, Rv. 287532 – 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 – 02). Penale Sent. Sez. 4 Num. 35518 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 30/09/2026
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Novità principali del nuovo Codice della strada
Entrata in vigore prevista: 1° gennaio 2028 Proposto dal Mit – Ministro Matteo Salvini
1. Assicurazione obbligatoria (Rc auto)
• Introduzione del divieto di circolazione a tempo indeterminato per i veicoli non assicurati.
• Il proprietario viene invitato a dimostrare eventuali esenzioni o a stipulare la copertura.
• Se il veicolo circola nonostante il divieto, scatta il sequestro immediato.
• Sanzioni raddoppiate per chi circola senza assicurazione.
• Decurtazione punti: da 5 a 7.
2. Multe e sistema sanzionatorio
• Riduzione generale delle sanzioni:
◦ 26 → 25 euro
◦ 42 → 40 euro
◦ 83/87 → 80 euro
• Sospeso l’adeguamento automatico delle multe all’inflazione.
• Notifica dei verbali da remoto: ridotta da 90 a 45 giorni.
3. Eccesso di velocità
• Multe proporzionate ai chilometri effettivi di sforamento.
• In autostrada: 10 euro per ogni km/h oltre il limite.
◦ Es.: +11 km/h → 110 euro; +40 km/h → 400 euro.
• In città (limiti 30–50 km/h): 5 euro per ogni km/h oltre il limite.
◦ Es.: limite 50, velocità 61 → 55 euro; velocità 90 → 200 euro.
4. Micromobilità
• Obbligo di casco e contrassegno per i cicli a propulsione (es. bici dei rider).
• Monopattini elettrici: divieto di circolazione quando costituiscono intralcio o pericolo per i pedoni.
5. Documenti e controlli
• Non sarà più obbligatorio portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione.
• Verifica telematica da parte delle forze dell’ordine.
6. Guida autonoma
• Entra nella definizione di veicolo: non è più necessario un conducente umano.
• Via libera normativo alla circolazione dei veicoli autonomi.
7. Motociclisti
• Obbligo di protezioni per schiena e mani in autostrada.
8. Gestione del traffico in caso di incidenti
• Consentito l’uso della corsia d’emergenza in caso di sinistri o rallentamenti, garantendo il passaggio dei mezzi di soccorso.
9. Patenti
• Rinnovo decennale delle patenti del gruppo 1 (compresa la B) fino a 65 anni (oggi fino a 50).
• Trasporto professionale: limite di età innalzato da 68 a 70 anni.
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confine tra il reato di furto aggravato dall'uso di mezzi fraudolenti e quello di truffa
Va, quindi, richiamato il principio espresso da Sez. 2, n. 22650 del 03/06/2025, P., Rv. 288285 – 02, secondo il quale – in piena coerenza con la giurisprudenza di questa Corte in tema di delimitazione del confine tra il reato di furto aggravato dall'uso di mezzi fraudolenti e quello di truffa – integra il delitto di truffa la condotta di chi prospetta alla vittima la necessità di consegnare preziosi o somme di denaro (ad esempio, per evitare a un suo prossimo congiunto un danno grave in realtà insussistente), qualora la consegna di tali beni sia effettuata direttamente dalla vittima al soggetto agente che abbia ottenuto l'accesso alla sua abitazione; si configura, invece, il delitto di furto in abitazione qualora il soggetto agente si impossessi degli stessi contro la volontà della vittima o, addirittura, spossessandola. Ne consegue che, nel caso di specie, la mancanza di un atto dispositivo da parte della vittima rende corretta la qualificazione della fattispecie come furto in abitazione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 35518 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 30/09/2026
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380 cp patrocinio infedele
Va premesso che il delitto di patrocinio infedele, previsto dall'art 380 cod. pen., è un reato a forma libera e si consuma attraverso qualsiasi azione od omissione idonea a produrre nocumento agli interessi della parte rappresentata, assistita o difesa e che costituisca, per il soggetto che la compie, una infedeltà ai doveri professionali. Sotto il profilo soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico, non essendo richiesto per la sua configurabilità che l'imputato si proponga un fine particolare, ma essendo sufficiente la coscienza e volontà di compiere un'azione o un'omissione contraria ai propri doveri professionali (Sez. 6, n. 4436 del 05/12/1975, dep. 06/04/1976, Rv. 133118-01 e Rv. 133119-01), non assumendo, di contro, rilievo la volontà specifica di nuocere alla parte (Sez. 6, n. 3785 del 02/03/1992, Rv. 189794-01). Il delitto di patrocinio infedele richiede, dunque, per il suo perfezionamento sia una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita, sia un evento che implichi nocumento agli interessi di quest'ultima che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l'evento del reato, inteso non necessariamente in senso civilistico quale danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato consegui.mento di beni giu~idici o di benefici,. anche solo di ordine morale, che avrebbero potuto conseguire al corretto e leale esercizio del patrocinio legale o di vantaggi formanti oggetto di decisione assunte dal giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura (ex multis, Sez. 6, n. 8617 del 30/01/2020, Rv. 278710-01; Sez. 6, n. 2689 del 19/12/1995, P.M. in proc. Forti). In difetto di prova di tale nocumento, derivato all'assistito dal comportamento del patrocinatore, il reato non si configura, finanche quando sia accertata la dolosa astensione del difensore dall'attività processuale per la quale aveva ricevuto il mandato (Sez. 6, n. 26542 del 16/06/2015, Rv. 263919-01; Sez. 6, n. 29653 del 26/05/2011, Rv. 250551-01; Sez. 6, n. 31678 del 28/03/2008, Rv. 240645-01). Se è vero che il nocumento per poter assumere rilevanza deve essere conseguente alla violazione dei doveri professionali, non potendo evidentemente essere presi in considerazione effetti pregiudizievoli derivanti da ragioni diverse, eziologica mente non dipendenti dalle suddette violazioni deontologiche, si è, tuttavia, rilevato che la struttura del reato, prevedendo quale elemento necessario della fattispecie il nocumento, pone evidentemente una relazione di causa ed effetto tra l'infedeltà ai doveri professionali ed il nocumento, senza imporre che la violazione di tali doveri costituisca l'unica causa, esclusiva del nocumento, potendo evidentemente concorrere anche altre concause, indipendenti ed autonome tra loro, alla determinazione del pregiudizio subito dalla parte. (Sez. 6, n. 8617 del 30/01/2020, Rv. 278710-01, cit.). Corte di cassazione SESTA SEZIONE PENALE sentenza n. 32866/2026 del 18 06 2026
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destrezza
In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Marciano, Rv. 277952), Penale Ord. Sez. 7 Num. 35311 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 27/05/2026
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La concessione del porto d’armi prevede un’amplissima discrezionalità da parte dell’Amministrazione.
Deve preliminarmente richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di autorizzazioni di polizia, come di recente sintetizzato da questa stessa Sezione, per il quale la concessione di tali autorizzazioni presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione “nell’apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica” (cfr. Cons. St., sez. III, 27/04/2022, n. 3329; in termini, id. 10/02/2026, n. 1046 e 3/06/2026, n. 4404 ); discrezionalità che si traduce in un ampio potere valutativo rispetto al requisito della buona condotta, dovendo coniugarsi l’interesse ad ottenere le autorizzazioni stesse con l’interesse pubblico alla tutela della sicurezza (cfr. da ultimo, Cons. St., sez. III, 27/03/2026 n. 2570) e che non si consuma al primo rilascio. In particolare, è stato rimarcato che al porto di pistola non corrisponde un diritto assoluto ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi e materiale esplodente; non può dunque essere ricompreso ”.. nello statuto ordinario dei diritti della persona appartenenti al singolo, ma costituisce un quid pluris, la cui concessione risente della necessità che, stante il pericolo in nuce del possesso e dell’utilizzo dell’arma, l’Amministrazione si cauteli mercé un giudizio prognostico che ex ante sia in grado di escludere la possibilità di abuso”(cfr. Cons. St., sez. III, 3/09/2025, n. 7176). Ben può quindi l’Autorità di pubblica sicurezza “..apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato” (cfr. Cons. St., sez. III, 3/06/2026, n. 4404 cit.). Consiglio di Stato Sezione 3 sentenza numero 7237/2026 del 01.10.2026
