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destrezza
Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, «la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”» (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 – 01).Penale Sent. Sez. 4 Num. 34969 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 23/09/2026
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gravi indizi di colpevolezza
In sede cautelare le norme impongono la formulazione di un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli;in ordine al quale è sufficiente qualunque elemento probatorio, in quanto i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273, comma 1- bis, cit. (Sez. 5, n. 8342 del 03/12/2025, A., Rv.; Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Zinno, Rv. 287532 – 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 – 02). Penale Sent. Sez. 4 Num. 35518 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 30/09/2026
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Novità principali del nuovo Codice della strada
Entrata in vigore prevista: 1° gennaio 2028 Proposto dal Mit – Ministro Matteo Salvini
1. Assicurazione obbligatoria (Rc auto)
• Introduzione del divieto di circolazione a tempo indeterminato per i veicoli non assicurati.
• Il proprietario viene invitato a dimostrare eventuali esenzioni o a stipulare la copertura.
• Se il veicolo circola nonostante il divieto, scatta il sequestro immediato.
• Sanzioni raddoppiate per chi circola senza assicurazione.
• Decurtazione punti: da 5 a 7.
2. Multe e sistema sanzionatorio
• Riduzione generale delle sanzioni:
◦ 26 → 25 euro
◦ 42 → 40 euro
◦ 83/87 → 80 euro
• Sospeso l’adeguamento automatico delle multe all’inflazione.
• Notifica dei verbali da remoto: ridotta da 90 a 45 giorni.
3. Eccesso di velocità
• Multe proporzionate ai chilometri effettivi di sforamento.
• In autostrada: 10 euro per ogni km/h oltre il limite.
◦ Es.: +11 km/h → 110 euro; +40 km/h → 400 euro.
• In città (limiti 30–50 km/h): 5 euro per ogni km/h oltre il limite.
◦ Es.: limite 50, velocità 61 → 55 euro; velocità 90 → 200 euro.
4. Micromobilità
• Obbligo di casco e contrassegno per i cicli a propulsione (es. bici dei rider).
• Monopattini elettrici: divieto di circolazione quando costituiscono intralcio o pericolo per i pedoni.
5. Documenti e controlli
• Non sarà più obbligatorio portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione.
• Verifica telematica da parte delle forze dell’ordine.
6. Guida autonoma
• Entra nella definizione di veicolo: non è più necessario un conducente umano.
• Via libera normativo alla circolazione dei veicoli autonomi.
7. Motociclisti
• Obbligo di protezioni per schiena e mani in autostrada.
8. Gestione del traffico in caso di incidenti
• Consentito l’uso della corsia d’emergenza in caso di sinistri o rallentamenti, garantendo il passaggio dei mezzi di soccorso.
9. Patenti
• Rinnovo decennale delle patenti del gruppo 1 (compresa la B) fino a 65 anni (oggi fino a 50).
• Trasporto professionale: limite di età innalzato da 68 a 70 anni.
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confine tra il reato di furto aggravato dall'uso di mezzi fraudolenti e quello di truffa
Va, quindi, richiamato il principio espresso da Sez. 2, n. 22650 del 03/06/2025, P., Rv. 288285 – 02, secondo il quale – in piena coerenza con la giurisprudenza di questa Corte in tema di delimitazione del confine tra il reato di furto aggravato dall'uso di mezzi fraudolenti e quello di truffa – integra il delitto di truffa la condotta di chi prospetta alla vittima la necessità di consegnare preziosi o somme di denaro (ad esempio, per evitare a un suo prossimo congiunto un danno grave in realtà insussistente), qualora la consegna di tali beni sia effettuata direttamente dalla vittima al soggetto agente che abbia ottenuto l'accesso alla sua abitazione; si configura, invece, il delitto di furto in abitazione qualora il soggetto agente si impossessi degli stessi contro la volontà della vittima o, addirittura, spossessandola. Ne consegue che, nel caso di specie, la mancanza di un atto dispositivo da parte della vittima rende corretta la qualificazione della fattispecie come furto in abitazione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 35518 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 30/09/2026
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380 cp patrocinio infedele
Va premesso che il delitto di patrocinio infedele, previsto dall'art 380 cod. pen., è un reato a forma libera e si consuma attraverso qualsiasi azione od omissione idonea a produrre nocumento agli interessi della parte rappresentata, assistita o difesa e che costituisca, per il soggetto che la compie, una infedeltà ai doveri professionali. Sotto il profilo soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico, non essendo richiesto per la sua configurabilità che l'imputato si proponga un fine particolare, ma essendo sufficiente la coscienza e volontà di compiere un'azione o un'omissione contraria ai propri doveri professionali (Sez. 6, n. 4436 del 05/12/1975, dep. 06/04/1976, Rv. 133118-01 e Rv. 133119-01), non assumendo, di contro, rilievo la volontà specifica di nuocere alla parte (Sez. 6, n. 3785 del 02/03/1992, Rv. 189794-01). Il delitto di patrocinio infedele richiede, dunque, per il suo perfezionamento sia una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita, sia un evento che implichi nocumento agli interessi di quest'ultima che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l'evento del reato, inteso non necessariamente in senso civilistico quale danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato consegui.mento di beni giu~idici o di benefici,. anche solo di ordine morale, che avrebbero potuto conseguire al corretto e leale esercizio del patrocinio legale o di vantaggi formanti oggetto di decisione assunte dal giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura (ex multis, Sez. 6, n. 8617 del 30/01/2020, Rv. 278710-01; Sez. 6, n. 2689 del 19/12/1995, P.M. in proc. Forti). In difetto di prova di tale nocumento, derivato all'assistito dal comportamento del patrocinatore, il reato non si configura, finanche quando sia accertata la dolosa astensione del difensore dall'attività processuale per la quale aveva ricevuto il mandato (Sez. 6, n. 26542 del 16/06/2015, Rv. 263919-01; Sez. 6, n. 29653 del 26/05/2011, Rv. 250551-01; Sez. 6, n. 31678 del 28/03/2008, Rv. 240645-01). Se è vero che il nocumento per poter assumere rilevanza deve essere conseguente alla violazione dei doveri professionali, non potendo evidentemente essere presi in considerazione effetti pregiudizievoli derivanti da ragioni diverse, eziologica mente non dipendenti dalle suddette violazioni deontologiche, si è, tuttavia, rilevato che la struttura del reato, prevedendo quale elemento necessario della fattispecie il nocumento, pone evidentemente una relazione di causa ed effetto tra l'infedeltà ai doveri professionali ed il nocumento, senza imporre che la violazione di tali doveri costituisca l'unica causa, esclusiva del nocumento, potendo evidentemente concorrere anche altre concause, indipendenti ed autonome tra loro, alla determinazione del pregiudizio subito dalla parte. (Sez. 6, n. 8617 del 30/01/2020, Rv. 278710-01, cit.). Corte di cassazione SESTA SEZIONE PENALE sentenza n. 32866/2026 del 18 06 2026
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destrezza
In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Marciano, Rv. 277952), Penale Ord. Sez. 7 Num. 35311 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 27/05/2026
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La concessione del porto d’armi prevede un’amplissima discrezionalità da parte dell’Amministrazione.
Deve preliminarmente richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di autorizzazioni di polizia, come di recente sintetizzato da questa stessa Sezione, per il quale la concessione di tali autorizzazioni presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione “nell’apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica” (cfr. Cons. St., sez. III, 27/04/2022, n. 3329; in termini, id. 10/02/2026, n. 1046 e 3/06/2026, n. 4404 ); discrezionalità che si traduce in un ampio potere valutativo rispetto al requisito della buona condotta, dovendo coniugarsi l’interesse ad ottenere le autorizzazioni stesse con l’interesse pubblico alla tutela della sicurezza (cfr. da ultimo, Cons. St., sez. III, 27/03/2026 n. 2570) e che non si consuma al primo rilascio. In particolare, è stato rimarcato che al porto di pistola non corrisponde un diritto assoluto ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi e materiale esplodente; non può dunque essere ricompreso ”.. nello statuto ordinario dei diritti della persona appartenenti al singolo, ma costituisce un quid pluris, la cui concessione risente della necessità che, stante il pericolo in nuce del possesso e dell’utilizzo dell’arma, l’Amministrazione si cauteli mercé un giudizio prognostico che ex ante sia in grado di escludere la possibilità di abuso”(cfr. Cons. St., sez. III, 3/09/2025, n. 7176). Ben può quindi l’Autorità di pubblica sicurezza “..apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato” (cfr. Cons. St., sez. III, 3/06/2026, n. 4404 cit.). Consiglio di Stato Sezione 3 sentenza numero 7237/2026 del 01.10.2026
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art. 256 comma 1 lett. a) del Dlgs. 152/06, per avere effettuato il trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi.
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito. (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Rv. 270995 – 01). A monte del trasporto vi sia stata una preliminare organizzata attività ad esso propedeutica, che come tale esclude ogni indice di occasionalità. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34590 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 17/09/2026
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Ingiuria militare Ingiuria ad inferiore
Si tratta di conclusione in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale integra la cd. ingiuria reale la condotta materiale lesiva del prestigio, decoro e dignità dell’inferiore gerarchico, che si sostanzia in modi offensivi, gesti incompatibili con il contegno rispettoso che deve sempre ispirare i rapporti gerarchici, rispetto ai quali moventi e finalità particolari finiscono per essere irrilevanti. Infatti, il particolare rigore cui sono improntati i rapporti della disciplina militare, conduce a considerare offesa all'onore e al prestigio ogni atto o parola che risulti contrario alle esigenze della disciplina militare, sicché le medesime espressioni o determinati gesti, rivolti a un sottoposto, in violazione delle regole di disciplina e dei principi che devono ispirarle, in forza dell'art. 53 Cost., comma terzo, riassumono appieno il loro specifico significato spregiativo e lesivo, penalmente rilevante (cfr. in senso analogo, Sez. 1, n. 12997 del 10/02/2009, Rv. 243545 e, in tema di ingiuria comune, Sez. 5, n. 27966 del 2007, Battaglino) Il delitto di ingiuria ad inferiore presenti profili di similitudine con quello comune di ingiuria, già incriminato dall'art. 594 cod. pen., poiché da questo ripete le sue caratteristiche di delitto a dolo generico, che si realizza allorché
l'agente rivolga al destinatario, in questo caso un militare di grado inferiore, una frase lesiva del prestigio e dell'onore dello stesso, senza che sia necessaria la volontà di offendere o umiliare; deve però riscontrarsi la natura plurioffensiva della fattispecie, volta a tutelare sia il patrimonio morale della persona, sia il bene indisponibile della disciplina militare (Sez. 1, n. 12997 del 10/02/2009, Ottaviano, Rv. 243545; Sez. 1, n. 42367 del 16/11/2006, Toraldo, Rv. 235569; Sez. 1, n. 58 del 16/11/2006, Rizzi, Rv. 235335). Se dunque entrambi i delitti sul piano oggettivo richiedono il compimento di una condotta che rechi offesa all'onore ed alla dignità del soggetto passivo, va però aggiunto che la fattispecie di cui all'art. 196 c.p.m.p., comma secondo, è qualificata da elementi specializzanti, rappresentati dalla qualità personale dell'offeso, che deve essere un militare di grado inferiore rispetto all'agente, collocato in posizione di supremazia nell'organizzazione gerarchica dell'istituzione di appartenenza, che esige un più rigoroso rispetto della dignità di ciascun militare e dalla pluralità di beni giuridici lesi. E sulla scorta di tali presupposti si è osservato nella giurisprudenza di legittimità che le stesse espressioni, anche se intrinsecamente volgari e sgradevoli, sono ormai correnti nel linguaggio colloquiale comune, quindi consentite dal costume sociale, specie nelle relazioni tra pari, e assumono specifico rilievo illecito per il contenuto dispregiativo e denigratorio quando siano rivolte dal superiore all'inferiore gerarchico (v. Sez. 1, n. 17830 del 10/01/2017, Rv. 269561 - 01 nel senso che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per sospetta violazione dell'art.3, comma primo, Cost., dell'art.196, comma secondo, c.p.m.p., in ragione della intervenuta depenalizzazione dell'art.594 cod.pen, in quanto il mantenimento della incriminazione prevista dal delitto di ingiuria ad un militare di grado inferiore,
risponde ad esigenze di salvaguardia dell'ordine e della disciplina militare, riconosciute dall'art.52, comma terzo, Cost.). Penale Sent. Sez. 1 Num. 33392 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 05/06/2026
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Art 432 cp attentato alla sicurezza dei trasporti per aver abbandonato un camion in corsa lungo un’autostrada mettendo a repentaglio l’incolumità di un numero indeterminato di automobilisti
La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 432 cod pen. ha natura di reato di pericolo che si perfeziona nel momento in cui viene determinata dall'agente la situazione foriera del rischio per la sicurezza dei trasporti; esso è suscettibile di essere integrato da qualsiasi comportamento idoneo a determinare un evento di concreto pericolo, e non necessariamente un danno materiale, la cui valutazione deve essere riferita alle circostanze del caso concreto e non effettuata in astratto in relazione a situazioni predeterminate e il relativo accertamento si risolve in un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 7203 del 28/06/2017, dep. 2018, Stefani e altro, in motiv. § 3.3.3; Sez. 1, n. 49 del 22/12/2009, dep. 2010, Settepani, Rv. 245928-01; Sez. 1, n. 21833 del 03/05/2006, Halilovic, Rv. 234701; Sez. 1, n. 10023 del 07/06/2000, Usai, Rv. 217807-01; Sez. 1, n. 10560 del 02/05/1990, Zerbo, Rv. 184980; nonché, Sez. 1, n. 574 del 22/10/1984, dep. 1985, Bosco, Rv. 167448; Sez. 1, ord. n. 2533 del 27/11/1967, dep. 1968, Auriemma, Rv. 106753-01); Penale Ord. Sez. 7 Num. 23443 Anno 2026 Presidente: MAGI RAFFAELLO Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 11/06/2026
GUIDA OPERATIVA
art. 218-ter C.d.S.
“Sospensione della patente in relazione al punteggio”
La guida operativa contiene:-Inquadramento Normativo Analisi concetti fondamentali, Adempimenti del trasgressore e adempimenti per la Polizia Giudiziaria, Tutta la procedura e la modulistica completa
Tribunale di Torino TSO avviso da inserire nella notifica dell Ordinanza Sindacale che dispone il Trattamento
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aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada,
ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessario accertare che il conducente, in stato di ebbrezza, abbia provocato un incidente stradale; tale requisito presuppone, secondo alcune pronunce, un coefficiente causale della condotta rispetto al sinistro, non bastando il mero coinvolgimento, mentre, secondo altro orientamento, è sufficiente il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione, quando a quest'ultimo sia ricollegabile la situazione di pericolo. In particolare, è stata accordata preferenza all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Rv. 277620 - 01; in quel caso, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto, in una fattispecie in cui il conducente in stato di ebbrezza non era riuscito ad evitare l'impatto con un ciclomotore che stava uscendo da un parcheggio dietro veicoli in sosta, riconducendo allo stato di alterazione del conducente l'incapacità di approntare manovre di emergenza che avrebbero evitato il sinistro). Penale Ord. Sez. 7 Num. 35128 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 15/09/2026
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corruzione
Costituisce, invero, jus receptum che il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583 - 01), cosicché, secondo lo schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa che identifica il momento di consumazione del reato (Sez. 6, n. 35118 del 09/07/2007, Fezia, Rv. 237288 – 01)
E' stato già costantemente affermato che, in tema di corruzione, l'elemento sinallagmatico della fattispecie prevista dall'art. 319 cod. pen. è integrato anche dalla mera disponibilità mostrata dal pubblico ufficiale a compiere in futuro atti contrari ai doveri del proprio ufficio, ancorché non specificamente individuati (Sez. 6, n. 33881 del 19/06/2014, Lorito, Rv. 261406), e il principio vale, a maggior ragione, in tema di corruzione impropria, dove oggetto del mercimonio è l'esercizio delle funzioni e dei poteri del pubblico ufficiale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 18372 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 21/04/2026
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MODULISTICA STRANIERI: NUOVO IMPORTANTE AGGIORNAMENTO
Prosegue l'aggiornamento costante della modulistica dedicata alla gestione dello straniero con l'obiettivo di fornire strumenti sempre più efficaci e al passo con i tempi.
Facendo seguito alle ultime pubblicazioni:-
CNR – Violazione dell'art. 10-bis del T.U. Immigrazione: ingresso e trattenimento illegale sul territorio nazionale;
CNR – Violazione dell'art. 14 del T.U. Immigrazione: mancata ottemperanza all'ordine di espulsione;
Nuovo Verbale di Fermo per Identificazione e Accertamenti dello straniero, con la relativa comunicazione all'A.G. e richiesta di convalida.
È ora disponibile, in esclusiva per gli iscritti Benemeriti la CNR relativa alla violazione dell'art. 6, comma 3, del T.U. Immigrazione, riguardante l'omessa presentazione del titolo di soggiorno senza giustificato motivo. La CNR è aggiornata alla più recente giurisprudenza
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