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ALI - Avvocati Liberi

United Lawyers for Freedom

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ALI - Avvocati Liberi

AVVOCATI LIBERI non si ferma nella tutela dei diritti fondamentali. In questi tre anni abbiamo studiato, informato, redatto atti e strategie per i cittadini, siamo entrati nelle aule giudiziarie di qualunque grado e ordinamento, dai Tribunali italiani alle Procure della Repubblica, sino alla Corte Costituzionale, alla Corte EDU e alla Corte di Giustizia in Lussemburgo. Ci siamo impegnati e ci impegneremo ancora, non ci fermiamo, ma abbiamo bisogno di aiuto per portare avanti le nostre battaglie. Le Vostre donazioni saranno maggiore forza alla Nostra voce. Se approvi il nostro impegno, sostienici con una libera donazione. ❤️❤️❤️ Dona a Avvocati Liberi, IBAN IT33Z0832703263000000002401 Causale, Donazione.🙏🙏

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Venezia città chiusa Dr Luca Mondelli Avvocati Liberi Da parecchio tempo si parla di un ticket d'ingresso per poter entrare nella città di Venezia, e ora è stato introdotto https://live.comune.venezia.it/it/2024/01/contributo-d-accesso-venezia-da-oggi-line-la-piattaforma-ottenere-il-qr-code Il dazio (o contributo coatto volontario) sarà dovuto da tutti coloro che desiderano visitare la città Antica, a meno che non siano residenti oppure siano studenti, lavoratori o turisti che abbiano prenotato presso una struttura ricettiva, che godranno dell'esenzione dalla gabella. Il provvedimento, a detta del sindaco lacustre, dovrebbe servire per arginare il traffico incontrollato dei turisti che con i loro sozzi danari si permettono di riempire le casse comunali e consumano troppo prezioso ossigeno. La misura messa in atto suscita commozione per la pervicacia del tentativo di tutelare il bene comune della città di Venezia, così come lo stesso sindaco aveva già fatto in precedenza, era il 13 luglio 2021, quando con ordinanza prot. n. OR/2021/0000444 istituiva l'obbligo di esibizione del green pass "di avvenuta vaccinazione o esito tampone effettuato non più tardi di 48 ore prima e con la prenotazione del posto” per entrare zona San Marco e zona Giudecca a celebrare all'aperto l'annuale festa del Redentore del 16-17 luglio, prima ancora che il lasciapassare fosse addirittura introdotto dalla legge come misura per garantire la sicurezza nelle piscine, nelle palestre e negli altri luoghi al chiuso indicati dal "Decreto GP" del 23.l luglio.2021 n.105 che sarebbe entrato in vigore dal 6 agosto successivo. Avvocati Liberi in quella occasione contestava l'illegalità della misura con gli Avv.ti Angelo Di Lorenzo, Roberto Martina e Elena Feresin, ma la risposta fu che la misura anticipava quanto il governo si accingeva a fare, e così si sono permesse decisioni illegali nella giustificazione a futura memoria della tutela del bene collettivo, capace di azzerare ogni forma di responsabilità e ogni limite costituzionale alle condotte degli amministratori locali e nazionali. Il medesimo approccio è rimasto immutato; sindaci che nel nome dell'ambiente e della salute si appropriano delle città; impediscano il libero godimento dei luoghi pubblici; limitano la circolazione, la visita di luoghi e il godimento di servizi a "più di 15 minuti" dalla propria abitazione. A Venezia torna dunque il green pass, non quello sanitario però, ma un vero e proprio lasciapassare rilasciato a pedoni che potranno acquistare il diritto di ingresso per passeggiare in centro nei 29 giorni caldi indicati dal sindaco. Ci si augura che talr nuovo esperimento di Overton abbia successo, in modo da poter essere rapidamente implementati sino a cancellare del tutto le categorie esentate dal pagamento del dazio, o ad aumentarne gli importi per eliminare i meno abbienti o le famiglie numerose. La sfacciataggine e l'impunità oramai è consolidata, a nulla valendo l'art. 18 Cost. Sul diritto di riunione dei cittadini o l'art.16 Cost. ai sensi del quale "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche...". Il disposto è chiarissimo eppure in nome di un effimero bene collettivo tutto è sacrificabile, anche i diritti più elementari. Siamonalyrettanto consapevoli che è Inutile aspettarsi una reazione dal basso; supinamente verrà accettato e pagato il dazio dai più, come è stato fatto sin ora e come si continuerà a fare in futuro, perciò altrettanto inutile che ALI sprechi energie e risorse a contestare un abuso che la maggioranza subisce nel silenzio. Quello che posso promettere a me stesso è di non andare più a Venezia, così renderò un servizio alla collettività, contribuirò a salvare il pianeta e terrò in tasca qualche soldino per andare a mangiare una pizza alla farina di grillo sotto casa, senza allontanarmi troppo. ➡️Segui ALI 👉 qui❤️
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Contributo d’accesso a Venezia: da oggi è online la piattaforma per ottenere il QR code

Il provvedimento ha l’obiettivo di definire un nuovo sistema di gestione dei flussi turistici e di disincentivare il turismo giornaliero a Venezia in alcuni periodi dell'anno.

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“No, non siamo soddisfatti, e non lo saremo finché la giustizia non scorrerà come l’acqua e il diritto come un fiume possente.” Martin Luther King #Speranza #Covid19 #Salute ➡️Segui ALI su telegram 👉 qui❤️ ➡️Per sostenere Avvocati Liberi 👉qui🙏
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In questa puntata di “1984: Piano di fuga”, il talk show di Byoblu condotto da Francesco Borgonovo, gli avvocati Angelo Di Lorenzo e Antonietta Veneziano che hanno seguito il procedimento penale contro l’ex ministro Roberto Speranza, poi archiviato dal Tribunale dei ministri di Roma, spiegheranno nel dettaglio che cosa emerge dalle carte processuali, che cosa ha dichiarato Roberto Speranza in sede di interrogatorio, le ragioni addotte dal Tribunale per l’archiviazione e quali strade ancora restano aperte nell’ambito della giustizia. Le questioni irrisolte restano molte, sia a livello giuridico sia a livello scientifico, visto che con la scusa della scienza (che nei fatti coincide con le direttive di organi come AifaEma e l’Oms) nessuno pare più essere responsabile di alcunché, nemmeno delle peggiori leggi liberticide. Guarda la puntata 👇👇👇 https://www.byoblu.com/2024/04/30/1984-piano-di-fuga-superiorita-immorale/ ➡️Segui ALI su telegram 👉 qui❤️ ➡️Per sostenere Avvocati Liberi 👉qui🙏
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IL DISPREZZO IDEOLOGICO NO VAX Angelo Di Lorenzo Avvocati Liberi Erano attese le motivazioni della sentenza del Tribunale di Perugia con cui veniva condannata una giornalista de La Repubblica per diffamazione aggravata in danno di un magistrato definito NO VAX, fatto passare per parziale e ideologicamente orientato. Ne avevamo già parlato 👉qui👈 e scritto 👉su studiocataldi.it👈, ma ora le motivazioni sono disponibili👉qui👈 e non hanno tradito le aspettative in virtù dell'obiettiva carica offensiva delle modalità espositive dell'articolo incriminato, del contenuto di esso e del contesto comunicativo in cui si è inserito, perciò privo della dignità di esercizio del diritto di critica giudiziaria. La giornalista ha invocato a propria difesa la "verità" del suo scritto ma l’istruttoria non solo ha smentito che il Giudice diffamato non si fosse sottoposto al vaccino anti covid-19 (informazione sensibilissima che non poteva essere in possesso dell’imputata) ma addirittura ha dimostrato la falsità della qualifica di “persona di NO VAX” attribuita al magistrato: “si tratta di una differenza non di poco conto tenuto conto del significato dispregiativo attribuito alle espressioni del comune sentire del momento di emergenza pandemica e, soprattutto, alla luce della definizione che la stessa testata giornalistica [ndr. LaRepubblica] alla quale appartiene l'imputata aveva offerto della persona novax”, figura demonizzata ideologicamente, contraria a qualsiasi forma di vaccinazione, con licenza media, disoccupata e con disagio abitativo. In altri termini, precisava il Tribunale che “la persona non vaccinata non sempre coincide con una persona contraria alla vaccinazione”, ciò in quanto alla fine del 2021 si poteva evitare la vaccinazione per diversi motivi, non solo ideologici, ma anche perché, ad esempio, non si era soggetti all’obbligo legale, oppure si era  affetti da patologie incompatibili con la somministrazione del vaccino oppure perché si godeva dell’immunità naturale per pregressa guarigione dal virus. Dunque il Tribunale ha censuraro l’addebito di una ideologia in base alla quale il magistrato avrebbe assunto la decisione per favorire una sanitaria “no vax” anch’ella: “si tratta di una illazione che getta discredito sulla figura del magistrato e che, dunque, non rende invocabile nel caso di specie la scriminante dell'esercizio del diritto di critica giudiziaria, prevista in generale dall'articolo 51 cod. pen.”, per il superamento del limite della continenza narrativa, connotata da espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, hanno trasmodato in una aggressione del magistrato. il Tribunale di Perugia, nel recuperare i principi espressi dalla giurisprudenza della CEDU e della Corte di Cassazione, ha demarcato la linea di confine del “dissenso espresso all'operato altrui - che deve essere ampiamente consentito in una società democratica, soprattutto nei confronti di chi ricopre incarico funzioni pubbliche, e tra questi i magistrati -, il cui superamento provoca la lesione della reputazione dell'onore della persona attaccata…la critica non può trascendere le idee, esorbitare dalla ricostruzione dei fatti e giungere a fondare manifestazioni espressive che diventano aggressione personale di chi è portatore di una diversa opinione”, ledendo i requisiti imprescindibili di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale. Allora, se è ammessa la critica innanzi a casi di negligenza e incapacità del magistrato, non lo è certamente ammessa laddove detta critica si incentri su accuse di partigianeria di matrice politica o ideologica - come l'essere NO VAX - e, quindi, attribuisca al magistrato un deficit di imparzialità (intesa come il corretto atteggiamento del magistrato nei confronti di tutti i soggetti processuali) e di indipendenza (intesa come assenza di condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influenzare l’esercizio della giurisdizione). Ma tutto ciò il fanatico vaccinista non lo comprende, ritiene di aver reso un buon servizio e perciò appellarà invece di chiedere scusa.
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ALI - Avvocati Liberi

📣 🚨⚖️ CONDANNA ⚖️🚨 📣 Il Tribunale Penale di Perugia ha condannato una giornalista de La Repubblica per la diffamazione aggravata commessa in danno di un magistrato definito NO VAX e fatto passare per un giudice parziale e ideologicamente orientato per aver fatto il proprio lavoro decidendo, nel 2021, di reintegrare in servizio una infermiera non vaccinata. Si tratta solo del primo grado di giudizio e siamo in attesa del deposito delle motivazioni della decisione, ma finalmente la campagna di disinformazione, di denigrazione e discriminazione condotta dal main stream contro il libero pensiero e l'onesto esercizio di pubbliche funzioni è stata arrestata. Ora basta. Sono i finiti i tempi in cui tutto era permesso, quando nessuno rispondeva di ciò che diceva o faceva. Ora la musica cambia, non esiste più l'immunità di fatto, non c'è più superman, e quella che è stata la sua forza (odio e terrore) oggi è la sua krypto. Dopo essere stato diffamato su un quotidiano a tiratura nazionale quale è La Repubblica, la riabilitazione sociale e professionale del Giudice diffamato meriterebbe la prima pagina su La Repubblica a titolo gratuito o a spese della condannata. Ma questo non succederà mai, ed allora noi, nel nostro piccolo, senza alcuna pretesa di poter riabilitare il buon nome del Giudice diffamato con la stessa diffusione che La Repubblica ha dato all'offesa, facciamo quantomeno una corretta informazione di cronaca giudiziaria. Massima condivisione. ➡️Segui ALI su telegram 👉 qui❤️ ➡️Per sostenere Avvocati Liberi 👉qui🙏

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L’invito a casa (popolare) Roberto Martina Avvocati Liberi Con sentenza n. 145-2023 la Corte cost. aveva dichiarato l’illegittimità del requisito della residenza ultraquinquennale per l’accesso alle case popolari in quanto requisito irragionevole e incompatibile con il concetto di servizio sociale destinato ai soggetti economicamente deboli. La sentenza riguardava un cittadino straniero soggiornante in Italia e titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, che non era ammesso all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a causa della mancanza del requisito di residenza nella Regione Marche “da almeno cinque anni consecutivi” per come previsto dalla norma regionale n. 14-2008. Questo requisito veniva considerato contrario ai principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.). Successivamente, in considerazione di questa pronuncia, con legge regionale n. 39-2017, la Regione Veneto ha modificato i requisiti temporali di residenza per accedere alle assegnazioni di alloggi di edilizia popolare prevedendo la verifica della "residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni". Da ultimo, con sentenza n. 64-2024 depositata lo scorso 22 aprile, la Corte cost., in relazione all'ordinanza incidentale n. 113-2023 sollevata dal Tribunale di Padova su istanza dell'Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione - ASGI - che ha lamentato il carattere discriminatorio della disposizione, si è espressa nuovamente dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 25, c. 2°, lett. a), della legge della Reg. Veneto 03/11/2017, n. 39. A dire della Corte infatti, valutata la «mobilità come un valore positivo, sia sotto il profilo dell’interesse individuale, sia sotto il profilo dell’interesse collettivo», la residenza prolungata nel territorio regionale non considera che proprio chi versa in stato di bisogno si vede più di frequente costretto a trasferirsi da un luogo all’altro spinto dalla ricerca di opportunità di lavoro. In sostanza secondo la Corte il requisito della residenza quinquennale in un territorio regionale ai fini dell’accesso al beneficio dell’alloggio pubblico è irragionevole. Né l’esito sarebbe diverso solo perché la norma censurata diluisce nel tempo il criterio della residenza protratta nel territorio regionale, consentendo di maturare il requisito quinquennale nell’arco degli ultimi dieci anni. Questa pronuncia supera definitivamente la precedente giurisprudenza (sent. n. 222-2013) per cui al contrario era «ragionevole e legittima la previsione di un requisito di pregressa residenza nella regione ai fini dell’accesso al servizio di edilizia residenziale pubblica, valorizzando il radicamento territoriale quale criterio selettivo per l’accesso ai servizi abitativi pubblici». L’indirizzo assunto dalla Corte in tema di assegnazione di case popolari penalizza evidentemente le potestà regionali che ritenevano di poter premiare il cittadino italiano o cittadino straniero - e si noti che nella legge veneta citata non esiste distinguo- che avesse un progetto di vita nella regione per favorire il senso di comunità di chi intendeva stabilirsi nella regione stessa con la propria famiglia nei confronti di chi vi arriva, magari pretendendo gli stessi diritti di chi in quella stessa regione risiede da tanto tempo o da generazioni. Per questo la disposizione censurata dalla Corte non poteva essere censurata, in sé e per sé, per il carattere discriminatorio. A valle della pronuncia citata anche un cittadino tailandese appena giunto sul territorio nazionale, estraneo al tessuto lavorativo nonché alla cultura locale, si troverà in diretta concorrenza e/o in vantaggio rispetto ad una famiglia indigente ovvero con un anziano che magari vivono da anni o sono direttamente nativi della regione dove hanno sempre pagato le tasse. Se non fossimo già “invasi” da bisognosi di qualsiasi nazione si direbbe che questo della Corte sia un invito. ➡️Segui ALI su telegram 👉 qui❤️ ➡️Per sostenere Avvocati Liberi 👉qui🙏
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ALI - Avvocati Liberi

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🚨”SUPERIORITÀ IMMORALE” - 1984: PIANO DI FUGA Non perderti la puntata in onda domani, martedì 30 aprile, dalle 21:30 Dalla gestione della pandemia al trattato dell’OMS fino ai conflitti in corso: c’è una narrazione che divide i ‘buoni’ dai ‘cattivi’ sulla base di una presunta superiorità morale, che consente pure (ai buoni) di non dover rendere conto dei propri errori. Un approccio che impedisce ogni forma di pensiero e dibattito tanto da diventare immorale. Piergiorgio Odifreddi, matematico Angelo Di Lorenzo, avvocato Antonietta Veneziano, avvocato Alessandro Rico, giornalista Ralph Babet, senatore australiano Reginald Oduor, filosofo Con i contributi di: Boni Castellane Davide Scifo ➡️ Sintonizzati sul canale 262 del DT, 462 di Tivùsat, 816 di Sky o al link: go.byoblu.com/diretta-tv
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PATRIA o UE. Tertium un non datur. Roberto Martina Avvocati Liberi Questo è il poster ufficiale affisso a #Maastricht per pubblicizzare il dibattito tra i candidati presidente della @EU_Commission L’immagine che viene data dell’Italia 🇮🇹 è totalmente falsa e offensiva oltre che razzista. La realtà è ben diversa: siamo il 3⁰ maggior contribuente netto al bilancio UE e miglior e più affidabile restitutore di debito pubblico dell'intera UE da oltre 30 anni. Per sottostare all’incubo europeo 🇪🇺 dal 1992 a oggi abbiamo tagliato 908,5 miliardi di spesa pubblica a suon di avanzi primari. Nel frattempo qualcun altro come la Germania 🇩🇪 ne ha immessi nella sua economia altrettanti solo negli ultimi anni ma senza farli risultare a bilancio (vedi qui). Questa sì, una vera "palla al piede" Se avesse un minimo di patriottismo e dignità il Governo italiano dovrebbe attivare l’art. 50 TUE e abbandonare per sempre l’Unione. ➡️Segui ALI su telegram 👉 qui❤️ ➡️Per sostenere Avvocati Liberi 👉qui🙏
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