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Online le risposte alle domande frequenti
Si sta discutendo molto sulla cosiddetta "autonomia differenziata" delle Regioni a Statuto Ordinario. Esiste un sistema molto semplice, concreto, immediato per valutarne l'effettivo grado di compatibilità costituzionale. Basta prendere quale termine di confronto l'ordinamento regionale speciale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia. Si tratta infatti, senza tema di smentita, dell'ultimo tra tutti gli Statuti Speciali, e ciò in tutti i sensi, sotto ogni possibile profilo di comparazione; orbene, qualora il concreto tasso di autonomia delle Regioni a Statuto Ordinario "differenziate" rimanga effettivamente al di sotto di tale parametro-limite, allora potrà riconoscersi la compatibilità costituzionale della riforma di recente attuazione legislativa a livello ordinario sia pur peculiare e rafforzato; qualora invece tale concreta sfera di "autonomia differenziata", in contesto geopolitico che dovrebbe tuttavia rimanere ordinario, finisca per sopravanzare addirittura un ordinamento regionale speciale (e, credetemi, tale paradossale ipotesi risulta tutt'altro che peregrina, anche se il Presidente Fedriga, troppo affaccendato a sostenere il Collega amico Zaia, forse non se ne è ancora accorto), allora potrà predicarsi l'evidente incostituzionalità di tale sostanziale elusione degli Statuti Speciali per legge ordinaria. Del resto, evidenzio, per l'appunto, che la cosiddetta "autonomia differenziata" risulta prevista dall'ultimo comma dell'attuale art. 116 Cost. come riformato ex L. Cost. 3/2001; anche l'argomento della SEDES MATERIAE, e non solamente un argomento sistematico, fonda quindi questa mia linea interpretativa; esiste infine, e non da ultimo, anche un argomento letterale, a fondamento di questa mia tesi: l'art. 10 L. Cost. 3/2001 si applica infatti in favore delle Regioni a Statuto Speciale esclusivamente in relazione al livello "basico" della autonomia regionale ordinaria prevista in via generale dal Titolo V della Parte II della Costituzione, poiché in tale clausola transitoria (temo destinata ad applicarsi in eterno, quantomeno nel nostro Friuli) non vi è invece nessun riferimento al ben diverso regime, necessariamente intermedio, introdotto piuttosto per effetto della compiuta attuazione della cosiddetta "autonomia differenziata" delle Regioni a Statuto Ordinario: ubi lex voluit dixit; ubi lex tacuit noluit. Esiste qualche Giunta Regionale che abbia intenzione di mettere alla prova la Corte Costituzionale anche su questa mia tesi? Temo ne vedremo delle belle anche solamente in un prossimo futuro; a mio modo di vedere coloro che si rallegrano per la cosiddetta "autonomia differenziata", pur vivendo in Friuli, non hanno minimamente colto ciò che sta avvenendo; la nostra Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, infatti, sta già correndo gravi pericoli geopolitici, letteralmente esiziali, per la sua stessa sopravvivenza. Che Dio ci aiuti tutti. avv. Luca Campanotto - Foro di Udine Acuile dal Friûl:
https://www.acuiledalfriul.orgAquila del Friuli:
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Si sta discutendo molto sulla cosiddetta "autonomia differenziata" delle Regioni a Statuto Ordinario. Esiste un sistema molto semplice, concreto, immediato per valutarne l'effettivo grado di compatibilità costituzionale. Basta prendere quale termine di confronto l'ordinamento regionale speciale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia. Si tratta infatti, senza tema di smentita, dell'ultimo tra tutti gli Statuti Speciali, e ciò in tutti i sensi, sotto ogni possibile profilo di comparazione; orbene, qualora il concreto tasso di autonomia delle Regioni a Statuto Ordinario "differenziate" rimanga effettivamente al di sotto di tale parametro-limite, allora potrà riconoscersi la compatibilità costituzionale della riforma di recente attuazione legislativa a livello ordinario sia pur peculiare e rafforzato; qualora invece tale concreta sfera di "autonomia differenziata", in contesto geopolitico che dovrebbe tuttavia rimanere ordinario, finisca per sopravanzare addirittura un ordinamento regionale speciale (e, credetemi, tale paradossale ipotesi risulta tutt'altro che peregrina, anche se il Presidente Fedriga, troppo affaccendato a sostenere il Collega amico Zaia, forse non se ne è ancora accorto), allora potrà predicarsi l'evidente incostituzionalità di tale sostanziale elusione degli Statuti Speciali per legge ordinaria. Del resto, evidenzio, per l'appunto, che la cosiddetta "autonomia differenziata" risulta prevista dall'ultimo comma dell'attuale art. 116 Cost. come riformato ex L. Cost. 3/2001; anche l'argomento della SEDES MATERIAE, e non solamente un argomento sistematico, fonda quindi questa mia linea interpretativa; esiste infine, e non da ultimo, anche un argomento letterale, a fondamento di questa mia tesi: l'art. 10 L. Cost. 3/2001 si applica infatti in favore delle Regioni a Statuto Speciale esclusivamente in relazione al livello "basico" della autonomia regionale ordinaria prevista in via generale dal Titolo V della Parte II della Costituzione, poiché in tale clausola transitoria (temo destinata ad applicarsi in eterno, quantomeno nel nostro Friuli) non vi è invece nessun riferimento al ben diverso regime, necessariamente intermedio, introdotto piuttosto per effetto della compiuta attuazione della cosiddetta "autonomia differenziata" delle Regioni a Statuto Ordinario: ubi lex voluit dixit; ubi lex tacuit noluit. Esiste qualche Giunta Regionale che abbia intenzione di mettere alla prova la Corte Costituzionale anche su questa mia tesi? Temo ne vedremo delle belle anche solamente in un prossimo futuro; a mio modo di vedere coloro che si rallegrano per la cosiddetta "autonomia differenziata", pur vivendo in Friuli, non hanno minimamente colto ciò che sta avvenendo; la nostra Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, infatti, sta già correndo gravi pericoli geopolitici, letteralmente esiziali, per la sua stessa sopravvivenza. Che Dio ci aiuti tutti. avv. Luca Campanotto - Foro di Udine Acuile dal Friûl:
https://www.acuiledalfriul.orgAquila del Friuli:
https://www.acuiledalfriul.orgdi Valentina Bennati comedonchisciotte.org Dal 1° luglio è caduto l'ultimo tabù delle misure legate all'emergenza Covid: l’obbligo di indossare le mascherine negli ospedali e nelle strutture che ospitano pazienti fragili e anziani. Non spariranno dovunque: la decisione è demandata ai Direttori Sanitari che, tuttavia, potranno raccomandare e non imporre.
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