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CONFEDERAZIONE LEGALE

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‼️Vedo il Diritto del Farmaco in Italia profondamente trascurato/ignorato nella discussione sui cosiddetti „vaccini“-Covid-19 e dunque vedo conclusioni giuridiche errate‼️ Leggo oggi un‘intervista con il costituzionalista Mangia che - seppur sostiene che non avrebbe mai potuto essere posto l‘obbligo „vaccinale“ con l‘uso dei cosiddetti „vaccini“-Covid-19 - trascura/ignora purtroppo aspetti fondamentali del diritto del farmaco: 1. NON È VERO che nel caso di un’autorizzazione condizionata di una sostanza con il pretesto di una situazione emergenziale (come era la cosiddetta „pandemia Sars-Cov-2) manchino „solo“ (e „comunque già questo basterebbe per considerare un prodotto sperimentale - vedi infra) i dati clinici sugli effetti a medio e lungo termine. Dal considerando (4) del Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione Europea risulta in modo inequivocabile che il rilascio dell’autorizzazione in via condizionata nel caso di sostanze destinate ad essere utilizzate in situazioni di (proclamata) emergenza sanitaria può avvenire persino con DATI FARMACEUTICI E PRECLINICI INCOMPLETI (!!!) Ed è esattamente ciò che è successo nel caso dei cosiddetti „vaccini“-Covid-19. 👇👇👇 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0507 La normativa eurounionale sulla sperimentazione clinica e recepita in Italia (DM 15 Luglio 1997, punto 1.33) è molto chiara nel definire „Prodotto in Sperimentazione“ un prodotto „impiegato allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato“. 👇👇👇 https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/Decreto_Ministeriale_15luglio1997.pdf E tale „sperimentazione“ però è avvenuta in modo criminale sulla popolazione, senza che si avesse esplicitamente richiesto - conformemente alla normativa sulla sperimentazione - il necessario consenso ai cittadini (dopo averli avvertiti di partecipare ad una pericolosa sperimentazione di una sostanza genica) e senza che i cittadini fossero stati trattati come partecipanti ad una sperimentazione clinica (divieto assoluto di qualsiasi condizionamento del consenso, accompagnamento medico pre e post inoculazione ecc!) Basta consultare l‘allegato II punto E all’autorizzazione condizionata di questi cosiddetti „vaccini“-Covid-19 per rendersi conto che MANCAVANO (e mancano) DATI FARMACEUTICI che avrebbero dovuto essere forniti entro date fissate successivamente all’inoculo ai cittadini! Vedi qui, p.e. per Comirnaty di Pfizer/BioNTech 👇👇👇 https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_it.pdf 2. NON C’È SCUDO PENALE CHE TENGA! Considerato che i cittadini non sono stati invitati a partecipare ad una sperimentazione clinica per una sostanza, di cui mancavano persino dati di natura farmaceutica (vedi sopra) e non sono stati inseriti in una procedura autorizzata con un severo protocollo di sperimentazione clinica con visite mediche pre e post inoculazione di ogni persona „vaccinata“, ma i cittadini, invece, sono stati invitati - e la maggior parte (direttamente o indirettamente col greenpass) obbligati - a farsi inoculare una sostanza asseritamente EFFICACE e SICURA, come la propaganda istituzionale 24 ore su 24 fingeva anche su esplicito ordine del Ministro alla (Non-)Salute (un tale Roberto Speranza) - vedi Decreto Ministro della Salute 02.01.2021 (vedi punto 7. Comunicazione) 👇👇👇 https://drive.google.com/file/d/14l-TFUZEqz89VxaGX1WHi-jOslVxpVFq/view?usp=drivesdk e considerato che ai cittadini venivano inoculate queste sostanze in BRUTALE VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI UNA PRESCRIZIONE MEDICA imposta al punto B) dell’Allegato II alla decisione dell’autorizzazione condizionata da parte della Commissione Europea (qui p.e. per AstraZeneca - ma vale per tutti i cosiddetti „vaccini“-Covid-19) quale CONDICIO SINE QUA NON PER L’INOCULO 👇👇👇 https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_it.pdf
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🔷 Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BOLZANO Il Collega Mauro Sandri al quale vanno i nostri complimenti ha ottenuto un’importante vittoria al Tribunale di Bolzano che pubblichiamo con questo post. Di cosa si tratta? Una farmacista della ASL Bolzano era stata sospesa, perché non vaccinata, in forza del DL 44/2021. All’entrata in vigore del nuovo procedimento per l’accertamento dell’adempimento all’obbligo vaccinale, la ricorrente aveva prodotto al proprio ordine professionale un certificato di esenzione dalla vaccinazione, rilasciato dal proprio medico di famiglia, sicché l’ordine non disponeva la sospensione, essendo la farmacista in regola con gli obblighi – illegittimi, non dimentichiamo mai di sottolinearlo – del DL 44/2021. In seguito, la farmacista contraeva anche il Covid e ne guariva con il conseguente rilascio del green pass rafforzato. La ASL, tuttavia, sosteneva di avere diritto a sindacare la validità del certificato di esenzione vaccinale e comunque non riammetteva in servizio la ricorrente nemmeno dopo la guarigione. Il Tribunale ha dato torto alla ricorrente per il periodo di sospensione fino al 31.12.2021 (quando l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo di vaccinazione era di competenza delle ASL) ma ha accolto la domanda per il periodo dal 1.01.2022 fino al 31.10.2022 poiché la farmacista, in forza del certificato del medico di base e dell’attestazione di avvenuta guarigione, aveva il diritto a non vaccinarsi. Il Tribunale ha liquidato alla farmacista i soli stipendi non percepiti e gli sgravi fiscali di cui non ha potuto avvalersi ma non ha riconosciuto nulla a titolo di risarcimento del danno, nonostante la discriminazione subita. L’importo della condanna è elevato perché la ricorrente aveva uno stipendio molto importante (circa 12mila euro al mese). Purtroppo, come in molti altri casi, il Tribunale non è entrato nel merito della vera questione che riguarda gli operatori sanitari, cioè il disconoscimento del diritto di autodeterminazione sanitaria previsto dall’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e la violazione dell’art. 32 della Costituzione che impone, anche nel caso di trattamenti sanitari obbligatori, il rispetto della persona umana. Rispetto che è mancato per gli operatori sanitari e le altre categorie cui è stato impedito di lavorare per l’esercizio della legittima scelta di non sottoporsi ad un trattamento sperimentale la cui pericolosità ed inefficacia sta emergendo in modo sempre più prepotente. Confederazione Legale continuerà a lottare per la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali. 🔷 Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo ➡️ https://t.me/confederezionelegale ➡️ https://www.confederazionelegale.it/ ➡️ Per sostenere la Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo: https://www.confederazionelegale.it/sostienici
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‼️Vedo il Diritto del Farmaco in Italia profondamente trascurato/ignorato nella discussione sui cosiddetti „vaccini“-Covid-19 e dunque vedo conclusioni giuridiche errate‼️ Leggo oggi un‘intervista con il costituzionalista Mangia che - seppur sostiene che non avrebbe mai potuto essere posto l‘obbligo „vaccinale“ con l‘uso dei cosiddetti „vaccini“-Covid-19 - trascura/ignora purtroppo aspetti fondamentali del diritto del farmaco: 1. NON È VERO che nel caso di un’autorizzazione condizionata di una sostanza con il pretesto di una situazione emergenziale (come era la cosiddetta „pandemia Sars-Cov-2) manchino „solo“ (e „comunque già questo basterebbe per considerare un prodotto sperimentale - vedi infra) i dati clinici sugli effetti a medio e lungo termine. Dal considerando (4) del Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione Europea risulta in modo inequivocabile che il rilascio dell’autorizzazione in via condizionata nel caso di sostanze destinate ad essere utilizzate in situazioni di (proclamata) emergenza sanitaria può avvenire persino con DATI FARMACEUTICI E PRECLINICI INCOMPLETI (!!!) Ed è esattamente ciò che è successo nel caso dei cosiddetti „vaccini“-Covid-19. 👇👇👇 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0507 La normativa eurounionale sulla sperimentazione clinica e recepita in Italia (DM 15 Luglio 1997, punto 1.33) è molto chiara nel definire „Prodotto in Sperimentazione“ un prodotto „impiegato allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato“. 👇👇👇 https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/Decreto_Ministeriale_15luglio1997.pdf E tale „sperimentazione“ però è avvenuta in modo criminale sulla popolazione, senza che si avesse esplicitamente richiesto - conformemente alla normativa sulla sperimentazione - il necessario consenso ai cittadini (dopo averli avvertiti di partecipare ad una pericolosa sperimentazione di una sostanza genica) e senza che i cittadini fossero stati trattati come partecipanti ad una sperimentazione clinica (divieto assoluto di qualsiasi condizionamento del consenso, accompagnamento medico pre e post inoculazione ecc!) Basta consultare l‘allegato II punto E all’autorizzazione condizionata di questi cosiddetti „vaccini“-Covid-19 per rendersi conto che MANCAVANO (e mancano) DATI FARMACEUTICI che avrebbero dovuto essere forniti entro date fissate successivamente all’inoculo ai cittadini! Vedi qui, p.e. per Comirnaty di Pfizer/BioNTech 👇👇👇 https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_it.pdf 2. NON C’È SCUDO PENALE CHE TENGA! Considerato che i cittadini non sono stati invitati a partecipare ad una sperimentazione clinica per una sostanza, di cui mancavano persino dati di natura farmaceutica (vedi sopra) e non sono stati inseriti in una procedura autorizzata con un severo protocollo di sperimentazione clinica con visite mediche pre e post inoculazione di ogni persona „vaccinata“, ma i cittadini, invece, sono stati invitati - e la maggior parte (direttamente o indirettamente col greenpass) obbligati - a farsi inoculare una sostanza asseritamente EFFICACE e SICURA, come la propaganda istituzionale 24 ore su 24 fingeva anche su esplicito ordine del Ministro alla (Non-)Salute (un tale Roberto Speranza) - vedi Decreto Ministro della Salute 02.01.2021 (vedi punto 7. Comunicazione) 👇👇👇 https://drive.google.com/file/d/14l-TFUZEqz89VxaGX1WHi-jOslVxpVFq/view?usp=drivesdk e considerato che ai cittadini venivano inoculate queste sostanze in BRUTALE VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI UNA PRESCRIZIONE MEDICA imposta al punto B) dell’Allegato II alla decisione dell’autorizzazione condizionata da parte della Commissione Europea (qui p.e. per AstraZeneca - ma vale per tutti i cosiddetti „vaccini“-Covid-19) quale CONDICIO SINE QUA NON PER L’INOCULO 👇👇👇 https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_it.pdf
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🔷 Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BOLZANO Il Collega Mauro Sandri al quale vanno i nostri complimenti ha ottenuto un’importante vittoria al Tribunale di Bolzano che pubblichiamo con questo post. Di cosa si tratta? Una farmacista della ASL Bolzano era stata sospesa, perché non vaccinata, in forza del DL 44/2021. All’entrata in vigore del nuovo procedimento per l’accertamento dell’adempimento all’obbligo vaccinale, la ricorrente aveva prodotto al proprio ordine professionale un certificato di esenzione dalla vaccinazione, rilasciato dal proprio medico di famiglia, sicché l’ordine non disponeva la sospensione, essendo la farmacista in regola con gli obblighi – illegittimi, non dimentichiamo mai di sottolinearlo – del DL 44/2021. In seguito, la farmacista contraeva anche il Covid e ne guariva con il conseguente rilascio del green pass rafforzato. La ASL, tuttavia, sosteneva di avere diritto a sindacare la validità del certificato di esenzione vaccinale e comunque non riammetteva in servizio la ricorrente nemmeno dopo la guarigione. Il Tribunale ha dato torto alla ricorrente per il periodo di sospensione fino al 31.12.2021 (quando l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo di vaccinazione era di competenza delle ASL) ma ha accolto la domanda per il periodo dal 1.01.2022 fino al 31.10.2022 poiché la farmacista, in forza del certificato del medico di base e dell’attestazione di avvenuta guarigione, aveva il diritto a non vaccinarsi. Il Tribunale ha liquidato alla farmacista i soli stipendi non percepiti e gli sgravi fiscali di cui non ha potuto avvalersi ma non ha riconosciuto nulla a titolo di risarcimento del danno, nonostante la discriminazione subita. L’importo della condanna è elevato perché la ricorrente aveva uno stipendio molto importante (circa 12mila euro al mese). Purtroppo, come in molti altri casi, il Tribunale non è entrato nel merito della vera questione che riguarda gli operatori sanitari, cioè il disconoscimento del diritto di autodeterminazione sanitaria previsto dall’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e la violazione dell’art. 32 della Costituzione che impone, anche nel caso di trattamenti sanitari obbligatori, il rispetto della persona umana. Rispetto che è mancato per gli operatori sanitari e le altre categorie cui è stato impedito di lavorare per l’esercizio della legittima scelta di non sottoporsi ad un trattamento sperimentale la cui pericolosità ed inefficacia sta emergendo in modo sempre più prepotente. Confederazione Legale continuerà a lottare per la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali. 🔷 Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo ➡️ https://t.me/confederezionelegale ➡️ https://www.confederazionelegale.it/ ➡️ Per sostenere la Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo: https://www.confederazionelegale.it/sostienici
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