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Tutela del "made in Italy" - Sanzione ex art. 4, comma 49-bis, l. n. 350 del 2003
In tema tutela del c.d. "made in Italy", l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49-
bis, l. n. 350 del 2003, finalizzato a tutelare il consumatore sull'origine italiana del prodotto da
acquistare, presuppone la colpa dell'importatore e si configura quando la dichiarazione inveritiera
induce l'acquirente in errore; tale elemento soggettivo deve ritenersi escluso se, prima
dell'immissione in commercio sul territorio italiano, anche mediante un'appendice informativa,
l'importatore ha posto in essere tutte le cautele normalmente esigibili per garantire la
conoscenza della provenienza estera dei prodotti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza impugnata che ha annullato la sanzione amministrativa comminata avendo
l'importatore provato di avere richiesto al fornitore espressamente di apporre l'etichetta "Made
in China" sui prodotti bloccati in dogana, non verificati nĂŠ al momento della spedizione, nĂŠ al
momento dello sdoganamento, potendo egli ancora fornire esatte informazioni mediante la
prevista appendice informativa, prima della fase di commercializzazione sul territorio italiano).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 28041 del 22/10/2025 (Rv. 676249-01)
Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 58, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4
com. 49 CORTE COST., Legge 05/09/2009 num. 135 art. 16 com. 6, Legge 24/11/1981 num.
689 art. 3
Massime precedenti Vedi: N. 20982 del 2019 Rv. 655276-01, N. 20226 del 2022 Rv. 664979-01
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Evasione
Eâ indiscusso che l'imputato si sia consapevolmente ed arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione e dalle pertinenze di essa, cosĂŹ integrando il reato ascrittogli (v., tra le tante, Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Rv. 269744; Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, Rv. 262155). Il dolo del reato di evasione è generico, consistendo nella consapevolezza e volontĂ di allontanarsi dal domicilio e non nell'intenzione di sottrarsi ai controlli di polizia (tra moltissime, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118). Penale Ord. Sez. 7 Num. 20846 Anno 2026 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: ROSATI MARTINO
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TESTIMONIANZA Valutazione dell'attendibilitĂ
In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è uestione di fatto, non censurabile in sede di legittimità , salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità .
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1322 del 26/09/2025 Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289333-01 Presidente: ROMANO MICHELE. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Massime precedenti Conformi: N. 7667 del 2015 Rv. 262575-01, N. 443 del 2005 Rv. 230899-01, N. 10153 del 2020 Rv. 278609-01
Massime precedenti Vedi: N. 16523 del 2021 Rv. 281385-01, N. 18118 del 2014 Rv. 261992-01
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Tentata rapina impropria
Ă configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontĂ , adoperi violenza o minaccia per assicurare a sĂŠ o ad altri lâimpunitĂ (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153-01; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847- 01). Come chiarito dalle Sezioni Unite, il riferimento dellâart. 628, secondo comma, cod. pen. alla violenza o minaccia esercitata ÂŤimmediatamente dopo la sottrazioneÂť non implica che questâultima debba essere stata consumata, ma individua il necessario collegamento logico-temporale tra lâaggressione al patrimonio e quella alla persona, senza richiedere che il primo sia necessariamente giunto a consumazione. La rapina è, infatti, un reato complesso e plurioffensivo, nel quale entrambe le offese confluiscono in una fattispecie unitaria; pertanto, quando alla condotta
univocamente diretta alla sottrazione segua immediatamente lâuso della violenza o della minaccia finalizzato ad assicurare lâimpunitĂ , il fatto integra tentata rapina impropria e non può essere scomposto nelle autonome fattispecie di tentato furto e di reato contro la persona. La distinzione tra le due fattispecie dipende, dunque, non dallâavvenuta sottrazione del bene, potendo la rapina impropria configurarsi nella forma tentata quando questa non si sia realizzata, bensĂŹ nella presenza di una successiva condotta violenta o minacciosa che, per la sua immediatezza e per la specifica finalitĂ di assicurare l'impunitĂ , si saldi funzionalmente alla precedente aggressione patrimoniale; pertanto, ove tale collegamento sussista, il fatto integra una tentata rapina impropria, mentre, in sua assenza, la condotta diretta alla sottrazione rimasta incompiuta conserva la qualificazione di tentato furto. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi e ha adeguatamente motivato in ordine alla configurabilitĂ della tentata rapina impropria, evidenziando che la condotta minacciosa e violenta dellâimputato intervenne nel momento in cui lâaddetto alla sicurezza si frappose tra gli imputati e la porta di uscita del supermercato, nel tentativo di impedirne lâallontanamento. Da tale collocazione temporale e dalle concrete modalitĂ dellâazione la Corte territoriale ha logicamente desunto che la condotta fosse diretta ad agevolare la fuga dellâimputato e della coimputata e, quindi, ad assicurare a entrambi lâimpunitĂ per lâazione predatoria. Non assume rilievo contrario la circostanza, valorizzata dal ricorrente, che la merce fosse stata nel frattempo restituita dalla coimputata. Nel caso in esame, secondo la ricostruzione recepita dalla sentenza impugnata, la reazione dellâimputato seguĂŹ direttamente il tentativo di sottrazione e si verificò proprio quando lâaddetto alla sicurezza ostacolò lâallontanamento degli imputati dal supermercato. Ă, quindi, ravvisabile tanto il collegamento temporale quanto quello finalistico tra lâaggressione al patrimonio e la successiva condotta contro la persona Penale Sent. Sez. 2 Num. 36374 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 02/10/2026
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677 cp omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina
Come noto la contravvenzione di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina ha natura di reato permanente a condotta omissiva, in quanto lo stato di consumazione perdura finchĂŠ il pericolo per la pubblica incolumitĂ non sia cessato; ne consegue che la permanenza si interrompe solo nel momento in cui la situazione antigiuridica viene meno per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, qualora la condotta si protragga nel corso del procedimento penale, in relazione a situazioni in cui il capo d'imputazione faccia riferimento solo alla data di accertamento del reato (Sez. 1, n. 47034 del 23/04/2018, Rv. 274368 â 01). Penale Sent. Sez. 1 Num. 35167 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 10/09/2026
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pergotenda
Con riguardo alla struttura amovibile, il Collegio osserva che la giurisprudenza amministrativa ha piĂš volte affermato che la pergotenda costituisce intervento rientrante nell'attivitĂ edilizia libera quando la funzione principale dell'opera sia svolta dalla tenda e non dalla struttura di sostegno, la quale assume carattere meramente accessorio. Da ultimo il Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 17/02/2026, n. 1256 ha condivisibilmente affermato che le strutture di tipo pergotenda, consistenti in tende o coperture leggere e retrattili, non necessitano di permessi per la loro installazione, essendo ascrivibili all'edilizia libera. Non realizzano uno spazio chiuso stabile nĂŠ costituiscono nuove volumetrie edificabili, in quanto concepite come coperture meramente accessorie e facilmente amovibili. Nella fattispecie in esame emerge dagli atti che il manufatto era giĂ assistito da titoli edilizi e dal nulla osta della competente Soprintendenza. L'oggetto della contestazione comunale non riguarda infatti la realizzazione ex novo di una struttura integralmente abusiva, bensĂŹ talune modalitĂ di utilizzo e chiusura temporanea della pergotenda mediante teli laterali retrattili.
L'effettiva e rapida amovibilitĂ delle opere costituisce infatti indice sintomatico della loro natura accessoria e precaria e contrasta con la qualificazione comunale in termini di stabile ampliamento edilizio. Consiglio di Stato Sezione Terza sentenza n. 7039/2026 REG.PROV.COLL. N. 05902/2024 REG.RIC.
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lâacquisizione degli screenshots di messaggi WhatsApp forniti da uno dei conversanti non richiede un provvedimento di sequestro del pubblico ministero
Si contesta, inoltre, lâutilizzabilitĂ delle chat spontaneamente prodotte in quanto non acquisite mediante un provvedimento di sequestro. Sul punto va ribadito che lâacquisizione degli screenshots di messaggi WhatsApp forniti agli inquirenti da uno dei conversanti non richiede un provvedimento di sequestro del pubblico ministero, in quanto documenta una conversazione alla quale lo stesso soggetto ha partecipato (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, Rv. 287746 â 01).Penale Sent. Sez. 6 Num. 34433 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA
Data Udienza: 15/07/2026
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Corte di Giustizia Europea sentenza in materia di PHISHING con link fraudolento
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Tentata truffa in caso di consegna controllata di denaro sotto il costante controllo della polizia giudiziaria
In tema di truffa, la Corte di cassazione ha avuto piĂš volte occasione di chiarire che è configurabile il reato tentato e non consumato nel caso di consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (cosiddetta âconsegna controllataâ), atteso che, per un verso, lâatto di disposizione patrimoniale non avviene per lâinduzione in errore in cui sia incorsa la vittima e che, per altro verso, non si è realizzato il profitto tramite lâacquisizione della disponibilitĂ autonoma e definitiva della cosa (Sez. 2, n. 27114 del 07/07/2020, Calvanese, Rv. 279656-02, con la quale la Corte ha altresĂŹ precisato che, diversamente, in caso di estorsione, il reato si consuma non appena lâestorsore riceve il bene dal soggetto passivo e ciò perchĂŠ lâingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento del reato rispetto alla costrizione derivante dalla violenza o minaccia. Successivamente, Sez. 2, n. 38303 del 16/06/2023, Barone, e Sez. 2, n. 8859 del 17/02/2021, Napoletano, entrambe non massimate). Ă stato in altri termini affermato che sussiste il tentativo quando la condotta tipica univocamente diretta alla realizzazione dellâevento sia ostacolata da un fatto esterno, che si verifica, come nella specie in tema di truffa, quando vi sia lâallertamento delle forze di polizia da parte della persona offesa a seguire le trattative e a intervenire per impedire che il delitto si perfezioni o che la realizzazione del profitto si consolidi con lâacquisizione o la possibilitĂ dâuso autonomo del bene oggetto dellâatto di disposizione patrimoniale (Sez. F, n. 32522 del 26/08/2010, Cureu, Rv. 248255-01). LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Numero 36065/2026 del 13/10/2026
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Travisamento indossare felpa con cappuccio calzato durante un furto in abitazione
In ordine alla sussistenza della circostanza aggravante del travisamento, risulta accertato che gli imputati, nel momento in cui si sono introdotti allâinterno della abitazione, oggetto del furto, indossavano i cappucci delle rispettive felpe, evidentemente nell'intento di celare i loro lineamenti. Non appare decisiva la dedotta circostanza che i cappucci non coprivano lâintero viso e non impedivano "del tutto" la visualizzazione dei tratti somatici, dato che, come esattamente osservato nella sentenza impugnata, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di furto, è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purchĂŠ idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (Sez. 2, n. 18858 del 27/04/2011, Di Camillo, Rv. 250114; Sez. 6, n. 21890 del 03/04/2014, Arpaia, Rv. 259766-01; Sez. 1, n. 5053 del 02/04/1979, Passalacqua, Rv. 142128). L'uso di cappucci per commettere un furto, e non di passamontagna, appare, invero, sufficiente a integrare un "travisamento" dell'aspetto esteriore della persona rendendo la stessa, di fatto, meno riconoscibile. Risulta, del resto, che i predetti imputati sono stati, in (testimonianze, conoscenza della abitazione, esiti dei rilievi dattiloscopici), tra cui anche le immagini delle telecamere. Penale Sent. Sez. 5 Num. 31464 Anno 2026 Presidente: BELMONTE MARIA TERESA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 19/05/2026
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624 bis cp luogo di privata dimora
Anche a seguito dell'intervento chiarificatore delle S.U. (Sent. n. 31345 del 23/03/2017, Rv.270076), nel delineare il concetto di abitazione ai fini della configurabilitĂ del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., è stato precisato che per luogo di privata dimora deve intendersi qualsiasi area, anche destinata ad attivitĂ lavorativa e professionale, in cui si compiono, in maniera non occasionale, atti di vita privata e che non siano aperti al pubblico, nĂŠ accessibili ai terzi senza il consenso del titolare (Sez. 5, Sent. n. 11759 del 28/02/2025 Rv. 287748 â01; Sez. 5, Sent. n. 11759 del 28/02/2025, Rv. 287748 â 01; Sez. 4, Sent. n. 27678 del 23/06/2022, Rv. 283421 â 01; Sez. 4, Sent. n. 27678 del 23/06/2022, Rv. 283421 â 01; Sez. 4, Sent. n. 1782 del 18/12/2018, Rv. 275073 â 01). Penale Sent. Sez. 5 Num. 31464 Anno 2026 Presidente: BELMONTE MARIA TERESA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 19/05/2026
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dellâordinamento della Polizia Locale
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189 cds Comportamento in caso di incidente
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità , "il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza" (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, M., Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, R., Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, C., Rv. 247369).
L'accertamento sull'esistenza dell'elemento psicologico di questo reato e di quello di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, "va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro" (Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, M., Rv. 254667; Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, C., Rv. 282294). Con specifico riferimento al delitto previsto dall'art. 189, comma 7, cod. strada, si è affermato che, per integrare l'elemento psicologico del reato, è sufficiente la coscienza e volontà di non prestare assistenza alla persona ferita accompagnata dalla consapevolezza dell'incidente, del danno alle persone e della necessità del soccorso (Sez. 4, n. 15867 del 17/12/2008, dep. 2009, D., Rv. 243440). Si è chiarito, inoltre, che "nel reato di "fuga", previsto dall'art. 189, commi sesto e settimo, cod. strada, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità ; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza" (Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, A., Rv. 237239; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, T., Rv. 252374; Sez. 4, Sentenza n. 33772 del 15/06/2017, D., Rv. 271046). Si deve ricordare che, in caso di incidente con danno alle persone, il dovere di fermarsi si protrae per tutto il tempo necessario all'identificazione del conducente e del veicolo condotto. Come è stato condivisibilmente affermato, infatti, "ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire nÊ l'identificazione del conducente, nÊ quella del veicolo, nÊ lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica" (Sez. 4, n. 20235 del 25/01/2006, M., Rv. 234581; Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, B., Rv. 252734; Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, M., Rv. 270885). Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 34894 del 30 settembre 2026
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destrezza
Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, ÂŤla circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilitĂ , astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla âresâÂť (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 â 01).Penale Sent. Sez. 4 Num. 34969 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 23/09/2026
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gravi indizi di colpevolezza
In sede cautelare le norme impongono la formulazione di un giudizio di qualificata probabilitĂ sulla responsabilitĂ dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli;in ordine al quale è sufficiente qualunque elemento probatorio, in quanto i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273, comma 1- bis, cit. (Sez. 5, n. 8342 del 03/12/2025, A., Rv.; Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Zinno, Rv. 287532 â 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 â 02). Penale Sent. Sez. 4 Num. 35518 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 30/09/2026
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NovitĂ principali del nuovo Codice della strada
Entrata in vigore prevista: 1° gennaio 2028 Proposto dal Mit â Ministro Matteo Salvini
1. Assicurazione obbligatoria (Rc auto)
⢠Introduzione del divieto di circolazione a tempo indeterminato per i veicoli non assicurati.
⢠Il proprietario viene invitato a dimostrare eventuali esenzioni o a stipulare la copertura.
⢠Se il veicolo circola nonostante il divieto, scatta il sequestro immediato.
⢠Sanzioni raddoppiate per chi circola senza assicurazione.
⢠Decurtazione punti: da 5 a 7.
2. Multe e sistema sanzionatorio
⢠Riduzione generale delle sanzioni:
⌠26 â 25 euro
⌠42 â 40 euro
⌠83/87 â 80 euro
⢠Sospeso lâadeguamento automatico delle multe allâinflazione.
⢠Notifica dei verbali da remoto: ridotta da 90 a 45 giorni.
3. Eccesso di velocitĂ
⢠Multe proporzionate ai chilometri effettivi di sforamento.
⢠In autostrada: 10 euro per ogni km/h oltre il limite.
⌠Es.: +11 km/h â 110 euro; +40 km/h â 400 euro.
⢠In cittĂ (limiti 30â50 km/h): 5 euro per ogni km/h oltre il limite.
⌠Es.: limite 50, velocitĂ 61 â 55 euro; velocitĂ 90 â 200 euro.
4. MicromobilitĂ
⢠Obbligo di casco e contrassegno per i cicli a propulsione (es. bici dei rider).
⢠Monopattini elettrici: divieto di circolazione quando costituiscono intralcio o pericolo per i pedoni.
5. Documenti e controlli
⢠Non sarà piÚ obbligatorio portare con sÊ i documenti cartacei di guida e circolazione.
⢠Verifica telematica da parte delle forze dellâordine.
6. Guida autonoma
⢠Entra nella definizione di veicolo: non è piÚ necessario un conducente umano.
⢠Via libera normativo alla circolazione dei veicoli autonomi.
7. Motociclisti
⢠Obbligo di protezioni per schiena e mani in autostrada.
8. Gestione del traffico in caso di incidenti
⢠Consentito lâuso della corsia dâemergenza in caso di sinistri o rallentamenti, garantendo il passaggio dei mezzi di soccorso.
9. Patenti
⢠Rinnovo decennale delle patenti del gruppo 1 (compresa la B) fino a 65 anni (oggi fino a 50).
⢠Trasporto professionale: limite di età innalzato da 68 a 70 anni.
