Esaminiamo le principali modifiche all'IHR 2005:
Art. 1 = Alle varie definizioni è stato aggiunto: per 'prodotti sanitari rilevanti' si intendono i prodotti sanitari necessari per rispondere alle emergenze sanitarie pubbliche di rilevanza internazionale, comprese le emergenze pandemiche, che possono includere medicinali, vaccini, strumenti diagnostici, dispositivi medici, prodotti per il controllo dei vettori, dispositivi di protezione individuale, prodotti per la decontaminazione, prodotti per l'assistenza, antidoti, terapie cellulari e geniche e altre tecnologie mediche.
Art. 2 = Allo scopo dei regolamenti è stata aggiunta la parola prepararsi, oltre che prevenire, proteggere, controllare e fornire una risposta sanitaria pubblica alla diffusione internazionale delle malattie.
Art. 3 = Alla condizione che l'implementazione deve in ogni caso rispettare la dignità umana e le libertà fondamentali, è stato aggiunto che deve anche promuovere l'equità e la solidarietà.
Art. 5 = Parla di sorveglianza e aggiunge che ogni Stato membro deve rafforzare le proprie funzionalità di prevenire, oltre che a rilevare, valutare, notificare e segnalare, eventi in conformità con il presente Regolamento.
Art. 8 = Specifica che, anche in caso di eventi verificatisi nel proprio territorio che non richiedono la notifica di cui all'Art. 6 (articolo che impone agli Stati di notificare all'OMS tutti gli eventi che possono costituire un'emergenza di salute pubblica di portata internazionale), lo Stato deve (in sostituzione a può) comunque informare l'OMS e consultarsi sulle misure sanitarie da adottare.
Art. 10 = Quando riceve informazioni su un evento che può costituire un'emergenza di salute pubblica di interesse internazionale, l'OMS si offre di collaborare con lo Stato interessato. Se lo Stato non accetta l'offerta di collaborazione, l'OMS deve (in sostituzione a può) incoraggiarlo a farlo.
Art. 12 = Il Direttore generale determina, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati, se un evento costituisce un'emergenza di salute pubblica di portata internazionale, inclusa un'emergenza pandemica (12.1), e in questo caso consulta un comitato di emergenza sulle raccomandazioni temporanee (12.2), che sono spiegate nell'Art. 15.
Art. 13 = Regola la risposta in materia di salute pubblica, incluso l'accesso equo ai prodotti sanitari rilevanti. In particolare al punto 9 è stato aggiunto che gli Stati si impegnano a collaborare e a sostenere le attività di risposta coordinate dall'OMS.
Art. 24 = Gli Stati adottano tutte le misure attuabili per garantire che gli operatori dei trasporti: rispettino le misure sanitarie raccomandate dall'OMS e informino i viaggiatori di tali misure, anche per l'applicazione a bordo e durante l'imbarco e lo sbarco.
Art. 35 = I documenti sanitari previsti dal presente Regolamento possono essere rilasciati in formato non digitale o in formato digitale, fatti salvi gli obblighi di qualsiasi Stato riguardo al formato di tali documenti derivanti da altri accordi internazionali.
Art. 44 = All'Articolo che regola Collaborazione, assistenza e finanziamento sono stati aggiunti 2 punti, secondo i quali gli Stati devono collaborare per rafforzare il finanziamento sostenibile a sostegno dell'attuazione del Regolamento e per affrontare equamente le esigenze e le priorità dei paesi in via di sviluppo.
Art. 48 = Il Direttore Generale istituisce un Comitato di Emergenza anche in caso di emergenza pandemica.
Art. 51bis = Viene istituito il Comitato degli Stati Parti per facilitare l'attuazione del Regolamento Sanitario Internazionale, in particolare degli Articoli 44 e 44bis.
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