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Comitato "La Gente come Noi"

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DOPO LE INOPPORTUNE ESTERNAZIONI DEL PRESIDENTE MATTARELLA ALLA STAMPA ECCO LA MAGISTRALE RISPOSTA DELL'AVV. AUGUSTO SINAGRA. APPLAUSI. MASSIMA CONDIVISIONE! Egregio Presidente, Lei già in passato si è spesso distinto per interpretazioni della Costituzione molto singolari, diciamo “innovative”. Ora accade che lei in occasione del consueto incontro con i giornalisti per la consegna del “Ventaglio”, abbia colto la circostanza per altre considerazioni fuori contesto e sul presupposto di una ennesima e ancor più singolare interpretazione della Costituzione, “ammonendo” il Parlamento che le Commissioni di inchiesta per il Covid e per la scomparsa della compianta Emanuela Orlandi non possono sovrapporsi ai giudici (meno che mai quelli della Corte costituzionale, ovviamente). Quanto accaduto ha un precedente illuminante: la onorificenza da lei conferita a quel tal Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (quello che rassicurava il non rimpianto Speranza Roberto che l’IIS non avrebbe diffuso i dati corretti –e non allarmanti-) relativi alla c.d. epidemia da Covid. Ora questa sua nuova e singolare “uscita”. Egregio Presidente, come sa, sul piano tecnico-giuridico la mia e la sua interpretazione del diritto costituzionale non coincidono. Lei, tuttavia, deve sapere che al Parlamento che è (rectius, dovrebbe essere) la sede e l’organo espressivo della volontà popolare sovrana, non dovrebbero essere inviati messaggi preventivi e fuori contesto. Infatti, il procedimento legislativo per la creazione delle due Commissioni parlamentari di inchiesta è ancora in corso. E lei che fa? Già si pronuncia in corso di dibattito parlamentare influenzandone oggettivamente lo svolgimento. E questo lei fa pur non conoscendo il testo dei relativi disegni di legge (oppure li conosce; e a che titolo?). Lei poi dovrebbe sapere che l’art. 82 della Costituzione non prevede necessariamente l’atto legislativo (potendo le Commissioni parlamentari di inchiesta essere costituite con provvedimento interno delle Assemblee parlamentari). Ma lei addirittura si spinge a censurare il merito dei disegni di legge in questione, e lo fa preventivamente consapevole dell’oggettiva influenza che può avere per prevenire la costituzione e il lavoro delle Commissioni di inchiesta. E questo lei fa senza che dal merito dei relativi disegni di legge emerga alcun profilo di incostituzionalità. Ma quel che è sorprendente è che lei faccia dichiarazioni fuori da ogni sede propria e rivolgendosi a soggetti estranei. Lei ben sa che la sede propria è il suo Ufficio (nel senso fisico e funzionale) e il momento è quello in cui lei è chiamato a promulgare la legge con la sua firma; firma che lei certamente può rifiutare, chiarendo però quali sarebbero i profili di incostituzionalità e richiedendo nella dovuta forma scritta e doverosamente motivata, che il Parlamento deliberi una seconda volta. Cosa che, ove avvenga, la obbliga alla firma e promulgazione della legge. Lei poi, con parole, accenti e postura da vecchio saggio, ammonisce ancora che la Commissione parlamentare non si può sovrapporre al lavoro della magistratura. E perché? 1. Il Parlamento, e solo il Parlamento, può decidere quale sia l’oggetto di indagine di una Commissione di inchiesta. 2. Fosse anche e direttamente l’attività della magistratura nel suo complesso (compresa la Corte costituzionale); o no? 3. Secondo il suo ammonimento, non dovrebbe esistere neppure la Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia, considerati i tanti, travagliati e discussi processi che al riguardo sono stati celebrati (ovviamente dai giudici). 4. Lei forse non ha adeguatamente considerato il fatto che le sue considerazioni portano ad una sostanziale abrogazione dell’articolo 82 della Costituzione, devitalizzandolo. 5. Ma lei è il garante della Costituzione, non è il modificatore. 6. D’altra parte, seguendo il suo ragionamento, su cosa dovrebbe indagare una Commissione parlamentare di inchiesta che non “tocchi” i magistrati?
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Ho riflettuto a lungo: sicuramente sui differenti metodi di coltivazione dei tulipani in Turchia e in Olanda. Vi è poi un aspetto di politica corrente e ora mi rivolgo alla maggioranza che sostiene il governo e in particolare a “Fratelli d’Italia” (ah, Mameli che hai combinato!...). Cosa faranno ora i “Fratelli” dopo le chiassose esultanze alla Camera per l’approvazione dei due disegni di legge in questione? Manterranno la loro stessa determinazione al Senato o faranno come fa il Ministro Carlo Nordio che “si inchina dinnanzi agli orientamenti del Capo dello Stato”? Nessun imbarazzo la Anna Bolena da Garbatella City, adusa a cambiare posizione e idee con la stessa facilità con la quale si cambiano le scarpe. Joe Biden insegna. Ma quel che più mi accora è che maggiore saggezza politica avrebbe avuto suo padre Bernardo. Politicamente mi auguro che lei vorrà far dono al Popolo italiano delle sue dimissioni. Augusto Sinagra
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7 alternatives to Google Analytics

Are you looking for alternatives to Google Analytics? Here's a list of 7 privacy-conscious analytics tools.

Google Analytics è illegale in Europa? Ecco cosa devi sapere Le autorità per la protezione dei dati: Google Analytics viola le normative sulla privacy perché mancano le misure di sicurezza per il trasferimento dei dati 🎯 Ultimo aggiornamento sull’uso di Google Analytics in Europa L’uso di Google Analytics in Europa è stato messo a rischio da alcune recenti decisioni. → Diverse Autorità per la protezione dei dati europee hanno scoperto che il trattamento dei dati con Google Analytics potrebbe risultare in un trasferimento di dati illegale al di fuori dell’Europa. Le azioni riguardanti Google Analytics sono il risultato dell’invalidamento del Privacy Shield in quanto è stato riscontrato che gli standard statunitensi sulla privacy non soddisfacevano i requisiti europei. La preoccupazione principale riguardava la possibilità che il governo potesse accedere ai dati degli utenti europei raccolti da azienda statunitensi, anche se questi dati venivano conservati in Europa. Trovi ulteriori dettagli qui → 🗣 Il giorno che tutti aspettavano è arrivato – c’è un nuovo accordo sulla privacy all’orizzonte. Dal momento che il Privacy Shield è stato invalidato, non c’è nessun accordo formale in vigore. Per cercare di risolvere il problema del trasferimento dei dati tra Stati Uniti e Unione Europea, il Presidente Biden ha firmato un ordine esecutivo per adempiere agli obblighi del nuovo Privacy Framework UE-USA. Cos’è un ordine esecutivo? A che punto siamo? Al momento, le Autorità per la protezione dei dati europee (APD) stanno ordinando di smettere di usare Google Analytics, ma senza emanare alcuna sanzione. Sebbene Google abbia cercato di far fronte alle principali problematiche con Google Analytics 4, queste misure non sembrano ancora essere sufficienti. A proposito di Google Analytics 4 Se hai già scelto di passare a Google Analytics 4, questa potrebbe essere comunque una scelta intelligente, visto che GA4 riduce di molto il trattamento dei dati. Dall’autorità danese: Per quanto riguarda Google Analytics 4, dalla documentazione di Google si evince che gli indirizzi IP sono usati per determinare la posizione approssimativa del visitatore, e l’indirizzo viene eliminato prima che i dati vengano registrati nel server. Così come per Universal Analytics, lo stesso problema riguarda Google Analytics 4, visto che, in base alla posizione dell’utente interessato, ci potrebbe essere una connessione diretta con dei server americani, prima che l’indirizzo venga eliminato. Se desideri seguire l’evolversi di questo caso e rimanere aggiornato sulle ultime decisioni, puoi leggere la nostra panoramica. Potresti essere confuso/a su cosa fare, è comprensibile. Organizzazioni come NOYB e altri gruppi cercano di difendere i diritti sulla privacy e una delle preoccupazioni maggiori è la possibilità del governo statunitense di accedere ai dati degli utenti europei, anche se conservati in Europa. 📌 Quindi, cosa devo fare adesso? Google Analytics è nel mirino delle recenti decisioni delle APD, ma al momento qualunque servizio fornito da un’azienda statunitense (anche se l’hosting è nell’UE) può essere coinvolto. Quindi ogni titolare deve valutare se smettere di usare alcuni o tutti i servizi statunitensi fino al momento del nuovo accordo. Inoltre, l’accordo potrebbe essere contestato, quindi potrebbero esserci degli ostacoli. Nel frattempo, puoi fare alcune cose per essere più tranquillo/a. 💡 Un’opzione è quella di offuscare i dati personali con un server proxy, così che i dati non vengano inviati alle aziende statunitensi. Un paio di soluzioni per farlo: Jentis Stape Europe 👉 I servizi di iubenda sul tuo sito/app non condividono dati di utenti europei con aziende statunitensi oppure, quando lo fanno, i dati vengono crittografati prima di essere inviati. 🚀 Stai cercando un’alternativa a Google Analytics a prova di GDPR? Visto che il problema è ancora attuale, alcune persone stanno cercando delle alternative a Google Analytics focalizzate sulla privacy e che abbiano sede in Europa. Leggi qui: 7 alternative a Google Analytics
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sentenza di una causa seguita dal nostro ufficio legale su Trieste
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Nuovo documento 2023-07-04 09.18.24.pdf1.40 MB
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AGGIORNAMENTO VADEMECUM CASI DI POSITIVITA’ AL TAMPONE PCR (SCUOLA E LAVORO) Sebbene sia ormai chiaro che la chiave della farsa pandemica sia stata l’effettuazione su larga scala degli inutili tamponi PCR, a volte non è possibile evitarli o, peggio ancora, si viene registrati come contatti stretti a causa di qualche conoscente delatore. Sebbene lo stato di emergenza sia cessato ormai da più di un anno il Ministero della Salute e quello dell’Istruzione continuano a regolamentare la gestione dei casi sospetti o conclamati di Covid-19. Si tratta di circolari o vademecum ministeriali che non hanno alcuna efficacia vincolante e cui non occorre obbedire, ma anzitutto occorre conoscere le folli regole che vorrebbero applicare. Ovviamente per resistere, disobbedire e difenderci al meglio. Ecco l’aggiornamento della sezione del sito appositamente dedicata alla gestione dei casi di Covid-19 in ambito lavorativo e scolastico: VADEMECUM SUI CASI DI POSITIVITA’ AL TEST COVID-19 (VALEVOLE PER LE SCUOLE E PER OGNI ALTRO AMBITO LAVORATIVO O PROFESSIONALE) L’emergenza è finita da marzo 2022 ma al Ministero della Salute non se ne sono accorti. La gestione dei casi di positività è disciplinata da una circolare del 31.12.2022 che si può consultare QUI. https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=91258&parte=1%20&serie=null A questa si aggiunge un “vademecum” del Ministero dell’Istruzione consultabile qui https://miurgov.static.istruzione.it/ La prima raccomandazione è di non fare MAI il tampone. È un trattamento sanitario che può essere imposto solo per legge. Ad oggi non c’è alcuna legge che preveda l’obbligo del tampone per cui a chiunque ci chieda o ci raccomandi l’effettuazione di un tampone va opposto un rifiuto. La farsa si è retta e continua a reggersi sui tamponi per cui è fondamentale non farli. Qual è il valore legale di una circolare? La circolare non ha alcun valore legale e il Ministro non ha il potere di costringere le persone a comportamenti (isolamento, uso delle mascherine, effettuazione di test). Il mancato rispetto della circolare non comporta alcuna sanzione e alcuna conseguenza. Pertanto, non c’è alcun obbligo di seguire le “regole” della circolare ministeriale. Il vademecum del Ministero dell’Istruzione ha un valore addirittura inferiore e non comporta alcun obbligo per gli insegnanti, i genitori e gli alunni. Per chi fosse incappato in un tampone positivo la disciplina suggerita dalla circolare – non obbligatoria – è la seguente: TEST POSITIVO - ISOLAMENTO: isolamento per 5 giorni per gli asintomatici o per coloro che non hanno sintomi da almeno 2 giorni, in questo caso non è necessario effettuare un tampone di controllo per verificare la negativizzazione, chi è sempre stato asintomatico può uscire dall’isolamento anche prima dei 5 giorni se effettua un test con esito negativo, per gli immunodepressi l’isolamento termina dopo 5 giorni ma è necessario un test negativo per uscire dall’isolamento, gli operatori sanitari possono uscire dall’isolamento se asintomatici da almeno 2 giorni e in seguito all’effettuazione di un tampone con esito negativo, chi proviene dalla Cina nei 7 giorni precedenti un test positivo può terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatico da almeno 2 giorni e negativo a un test antigenico o molecolare. FFP2 AL TERMINE DELL’ISOLAMENTO: terminato l’isolamento è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici). L’obbligo cessa in caso di test negativo. Pertanto, tutti coloro che sono usciti dall’isolamento perché hanno avuto un test negativo non sono soggetti all’obbligo di indossare la FFP2 per dieci giorni. La circolare non lo specifica ma l’obbligo dovrebbe riguardare solo gli ambienti chiusi o gli assembramenti di persone.
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CONTATTI STRETTI CON CASI CONFERMATI POSITIVI: chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è soggetto al regime dell’autosorveglianza: è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto, se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata, ma non obbligatoria, l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato. LE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE DEL VADEMECUM DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE In aggiunta alle disposizioni del Ministero della Salute il “vademecum” del Ministero dell’Istruzione prevedono delle ulteriori misure, ovviamente prive di qualsiasi efficacia obbligatoria. Le sintetizziamo qui. Gli alunni con sintomi respiratori lievi (naso che cola) possono frequentare le lezioni indossando la mascherina FFP2. I casi sospetti (febbre, tosse, vomito, diarrea, perdita del gusto e dell’olfatto) sono isolati in una stanza apposita, la scuola avvisa i genitori. In questo caso è essenziale non effettuare alcun tampone e gestire l’eventuale malattia come si è sempre fatto (visita da un medico e certificato del medico per il rientro a scuola). Casi confermati: il vademecum prevede la necessità di un tampone negativo per il rientro a scuola ma è superato dalla circolare del 31.12.2022 (vedi sopra). Non sono previste misure per i contatti stretti con casi confermati. CONCLUSIONE E SUGGERIMENTI OPERATIVI Chi non fa il tampone non può avere alcun problema, anche se avesse sintomi compatibili con la malattia Covid-19. Non potrà essere costretto né all’isolamento né all’uso della FFP2 e gestirà l’eventuale malattia come di consueto. Inutile sottolineare che chi è asintomatico, cioè sano, non ha alcuna ragione per sottoporsi al tampone. Il problema è dato da chi abbia avuto contatti stretti con soggetti che siano risultati positivi ad un test, situazione che è possibile si verifichi in ambito lavorativo (nelle scuole il vademecum non prevede particolari cautele). L’importante in questo caso è rifiutarsi di adempiere alle disposizioni della circolare (uso della mascherina FFP2 fino a 5 giorni dall’ultimo contatto e test giornaliero per 5 giorni per i soli operatori sanitari) facendo presente che una circolare (e a maggior ragione un vademecum) non è una fonte del diritto e che non è idonea ad imporre alcun obbligo. Quando ci troveremo confrontati con i soliti fanatici del virus chiediamo con calma e cortesia che ci venga indicata la legge che impone gli obblighi e facciamo loro notare che una circolare non ha valore ed efficacia di legge ma che rappresenta delle semplici opinioni o raccomandazioni che non si ha alcun obbligo di seguire. avv. Gian Domenico Primo
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Noi Guerrieri di Luce siamo l’incognita che non avevate considerato https://www.facebook.com/100084443971199/videos/1542829942792429/
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