🚨⚠️🚨ATTENZIONE⚠️🚨⚠️
FINISCE OBBLIGO DI TAMPONI E MASCHERINE: NO, SCHERZAVAMO
Il 30 giugno scorso sono cessati gli effetti dell’Ordinanza del 28.4.2023 che imponeva l’uso delle mascherine e l’effettuazione dei tamponi diagnostici dell’infezione dalL Sars-CoV-2 per l’accedere a strutture ed a servizi sanitari.
L’obbligo era imposto da una ordinanza ministeriale, cioè un atto amministrativo, anche se di
alta amministrazione, ma comunque una fonte normativa secondaria che non può essere nemmeno lontanamente avvicinabile ad una “LEGGE”.
La LEGGE è solo quella approvata dal Parlamento in base alla Costituzione italiana (Legge costituzionale; Legge ordinaria; Decreto Legge convertito; Legge Delega e Decreto legislativo), che, appunto, riserva esclusivamente alla Legge la competenza a porre limitazioni all’esercizio di alcuni diritti fondamentali, come la libertà individuale, morale e sanitaria.
ALI ha impugnato al
TAR tale Ordinanza denunciando che l’imposizione di indossare le mascherine costituisce una “
prestazione personale” la cui imposizione è riservata alla Legge dall’art. 2⃣3⃣ Cost., se non addirittura costituisce un trattamento sanitario la cui imposizione è riservata alla Legge dall’art. 3⃣2⃣Cost.
Una Ordinanza di un ministro non è LEGGE e non può imporre prestazioni personali o trattamenti sanitari.
Per non parlare poi del fatto che l’ordinanza in questione nemmeno stabiliva direttamente l’obbligo di indossare le mascherine nelle strutture sanitarie (almeno non in tutti i reparti), ma demandava alle varie Direzioni sanitarie la decisione di individuare i luoghi ove imporne l’uso al personale ed agli utenti.
Ancora più grave era la delega che l’Ordinanza conferiva alle Direzioni sanitarie per decidere se imporre i tamponi (che sono trattamenti sanitari invasivi e dolorosi con cui si prelevano fluidi, sangue o mucose) per l’accesso al
PRONTO SOCCORSO.
In perfetto modello “speranza”, l’obbligo illegittimo di sottoporsi ai tamponi diagnostici per accedere al P.S. veniva illecitamente esteso per disposizione di una circolare del 8.9.2023 a firma del DG della Prevenzione Sanitaria Francesco Vaia, anche per l'accesso al RICOVERO in qualsiasi struttura sociosanitaria, sempre a discrezione dei Direttori sanitari.
Insomma si trattava di una già gravissima situazione di aggressione alle libertà personali ad opera della pubblica amministrazione che sembrava essere cessata da ieri 1 luglio, ma poi, con un colpo di coda, è risorta con il favore di una sfacciata impunità nell’abusare della gerarchia delle fonti del diritto e nello sfruttare l’immobilismo della magistratura succube del potere: ecco emanata proprio il 1.7.2024 una nuova circolare del DG della Prevenzione Sanitaria Francesco Vaia che, questa volta senza nemmeno una Ordinanza ministeriale di copertura, emana l'editto con cui “
raccomanda ai Direttori Sanitari, in quanto titolari delle funzioni igienico-sanitarie, di valutare l’opportunità di disporre l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei propri contesti”.
Dunque il DG Vaia "
raccomanda" i Direttori Sanitari di
"...
disporre l’uso delle mascherine….”.
Da come è formulata la locuzione sembrerebbe che i DS avrebbero il potere di IMPORRE l’uso anche senza il consenso della persona, ma ovviamente tale interpretazione deve escludersi in radice in quanto
illecita, poiché nessun medico, operatore o Direttore sanitario può imporre ai lavoratori e/o ai pazienti di indossare una mascherina senza consenso e senza una Legge che lo preveda.
Prendiamola perciò come una mera raccomandazione: il DG
raccomanda di raccomandare lavoratori e pazienti di usare la mascherina, come raccomanda di lavarsi le mani o di osservare le altre "buone pratiche" o qualsiasi cosa sia ritenuta tale.
Niente di più.
Se invece ci fosse qualcuno cui viene imposta una simile violenza dai DS, non esiti a denunciare all'A.G. il firmatario dell'ordine per la violenza privata, per l’interruzione di pubblico servizio e per i danni fisici e morali che dovessero cagionare tali imposizioni.
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