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LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria

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Circolare Prefettura Nuoro su convalida e proroga del TSO

LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it Se la misura di sicurezza della libertà vigilata è già in atto non può darsi esecuzione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale L’art. 13 d.lgs. n. 159/2011 regola i rapporti tra la misura di sicurezza della libertà vigilata e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale; stabilisce, particolare, che «quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti». La giurisprudenza ha interpretato questa disposizione, spiegando che «ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è applicabile la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel caso in cui sia già in atto una misura di sicurezza, essendo limitata la loro compatibilità applicativa all'ipotesi in cui la seconda sia eseguita successivamente alla prima». (Sez. 5, n. 39534 del 03/02/2017, Tumminia, Rv. 270900 – 01). Come spiega in motivazione il precedente soprarichiamato, la norma riconosce implicitamente la liceità dell'applicazione congiunta di entrambe le misure e ne vieta soltanto l'esecuzione simultanea (e in tal senso la recente giurisprudenza di legittimità si pone in continuità con Sez. 1, n. 3095 del 27/05/1998, Rv. 211019; Sez. 1, n. 10165 del 07/02/2001; Sez. 1, n. 14786 del 18/03/2003). Penale Sent. Sez. 1 Num. 34727 Anno 2026 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 22/09/2026

LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it Ricettazione competenza territoriale In tema di competenza territoriale per il delitto di ricettazione, qualora non sia determinabile il luogo in cui il bene è stato ricevuto dall'agente — che costituisce il luogo di consumazione del reato —, trovano applicazione i criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. Il luogo in cui l'agente è stato sorpreso nel possesso del bene non può essere assimilato al luogo in cui è avvenuta parte dell'azione criminosa ai fini dell'applicazione del criterio di cui al primo comma della medesima disposizione. Quando il reato è attribuito in concorso a più soggetti le cui residenze, dimore o domicili ricadono in circondari giudiziari diversi e tra loro disomogenei, il criterio suppletivo di cui al secondo comma dell'art. 9 cod. proc. pen. non è applicabile, in quanto non consente di individuare un unico foro competente. In tale ipotesi, la competenza territoriale si determina ai sensi del terzo comma dell'art. 9 cod. proc. pen., con attribuzione della stessa al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nell'apposito registro. Cassazione penale Sez. I sentenza n. 35366 del 5 ottobre 2026

LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con cui il Tribunale ordinario, adito dall'opponente per la verifica della legittimità del provvedimento istitutivo della circolazione a traffico limitato ex art. 7 c.d.s., quale presupposto della sanzione, ha escluso il proprio sindacato, ritenendo necessaria l'impugnazione dinanzi al g.a.). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27175 del 10/10/2025 (Rv. 676272-01) Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 7, Cod. Strada art. 205, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 22793 del 2014 Rv. 632963-01 Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 116 del 2007 Rv. 599715-01

LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it Individuazione personale o fotografica "L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice" (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, S., Rv. 279437; Sez. 4, n. 1867 del 21/02/2013, dep. 2014, J., Rv. 258173). Il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini, infatti, costituisce una prova atipica, la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto (Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, A., Rv. 275548) Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 34894 del 30 settembre 2026

LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it 674 cp getto pericoloso di cose E' pacifico che il reato di getto pericoloso di cose ha di regola carattere istantaneo e, solo eventualmente, natura permanente, essendo ravvisabile la permanenza solo quando le illegittime emissioni siano connesse all'esercizio di attività economic he e legate al ciclo produttivo. (Sez. 3, n. 5016 del 18/12/2024, dep. 2025; Sez. 3, n. 1301 del 09/11/2016, dep. 2017, Rv. 269413 – 01). Corretta, quindi, è la qualificazione giudica della condotta, in quanto secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di una condotta omissiva che può essere integrata dalla omessa custodia di animali qualora sia derivato il versamento di deiezioni animali atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. (Fattispecie nella quale le deiezioni liquide di alcuni cani, lasciati incustoditi dal proprietario sul balcone, si riversavano nell'appartamento sottostante). (Sez. 3, n. 32063 del 12/06/2008, Imperadori, Rv. 240832 — 01; Sez. 3, n. 50758 del 29/09/2016).Invero, con il termine "molestia alla persona" deve intendersi ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano; ne deriva che tale idoneità deve essere accertata, dal giudice di merito, identificando la natura delle cose gettate e ricostruendo le concrete modalità della condotta; in proposito, infatti, l'art. 674 c.p. sanziona colui che getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone (Sez. III, n. 14963 del 22/11/2022, dep. 2023).Penale Sent. Sez. 3 Num. 23721 Anno 2026 Presidente: DI STASI ANTONELLA Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 26/05/2026

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LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it MODULISTICA STRANIERI: NUOVO IMPORTANTE AGGIORNAMENTO Prosegue l'aggiornamento costante della modulistica dedicata alla gestione dello straniero con l'obiettivo di fornire strumenti sempre più efficaci e al passo con i tempi. Facendo seguito alle ultime pubblicazioni:- CNR – Violazione dell'art. 10-bis del T.U. Immigrazione: ingresso e trattenimento illegale sul territorio nazionale; CNR – Violazione dell'art. 14 del T.U. Immigrazione: mancata ottemperanza all'ordine di espulsione; Nuovo Verbale di Fermo per Identificazione e Accertamenti dello straniero, con la relativa comunicazione all'A.G. e richiesta di convalida. È ora disponibile, in esclusiva per gli iscritti Benemeriti la CNR relativa alla violazione dell'art. 6, comma 3, del T.U. Immigrazione, riguardante l'omessa presentazione del titolo di soggiorno senza giustificato motivo. La CNR è aggiornata alla più recente giurisprudenza

LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it art 385 cp Evasione integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; Penale Ord. Sez. 7 Num. 27047 Anno 2026 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 05/06/2026

LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it uccisione di animali In tema di uccisione di animali ai sensi dell'art. 544-bis cod. pen., le due modalità alternative di commissione del fatto — "per crudeltà" e "senza necessità" — non costituiscono una endiadi, bensì espressioni semantiche riconducibili a contenuti distinti sul piano dell'elemento soggettivo: l'uccisione commessa "per crudeltà" integra un'ipotesi di dolo specifico, richiedendo che la condotta sia finalizzata ad infliggere all'animale inutili sofferenze per mera brutalità; l'uccisione commessa "senza necessità" è invece compatibile con il dolo generico, essendo sufficiente che l'agente si sia determinato all'uccisione della bestia in assenza di qualsiasi situazione che la giustifichi come mezzo per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, senza che la condotta rispondesse ad un apprezzabile interesse di cui l'agente fosse portatore. Cassazione penale Sez. III sentenza n. 33957 del 21 settembre 2026

LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it Guida senza patente -Contravvenzione di cui all’art. 116, comma 15, c.d.s. per fatti antecedenti all’entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016 - In tema di depenalizzazione del reato di guida senza patente, non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative introdotte dall'art. 1, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 8 del 2016, per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, chi, a tale data, sia stato già condannato sentenza o con decreto divenuti irrevocabili per la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, c.d.s., ciò in quanto, non rientrando tale ipotesi tra quelle per cui è stata dettata la disciplina transitoria di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, si applica la regola ermeneutica di carattere generale secondo cui non sono in linea di principio applicabili le sanzioni amministrative a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge depenalizzatrice, alla luce del principio di legalità, enunciato dall'art. 1 della l.n. 689 del 1981. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26715 del 03/10/2025 (Rv. 676036-01) Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA. P.M. DI MAURO MICHELE. Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 116 com. 15, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 1 com. 5 lett. B CORTE COST

LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it La mancata convalida della perquisizione di iniziativa non si estende al sequestro È giurisprudenza costante che la nullità del provvedimento di perquisizione (quand'anche adottato di iniziativa dalle forze di polizia) non si trasmette a quello di sequestro delle cose rinvenute nel corso della sua esecuzione, né determina l'inutilizzabilità a fini di prova delle stesse (Sez.5, n. 32009 del 08/03/2018, La Cognata, Rv. 273641; Sez.1, n. 23674 del 10/05/2011, Gentile, Rv. 250428; Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644; Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996-01; Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, M'Nasri, Rv. 248685-01; Sez. 2, n. 40833 del 10/10/2007, Lonoce, Rv. 238114-01; Sez. 1, n. 18438 del 28/04/2006, Proietti, Rv. 234672-01; Sez. 2, n. 26685 del 14/05/2003, Noto, Rv. 225176-01; Sez. 5, n. 1276 del 17/12/2002, dep. 2003, Vetrugno, Rv. 223437-01; Sez. 1, n. 41449 del 02/10/2001, Mini, Rv. 220082-01). Penale Sent. Sez. 5 Num. 22540 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 26/05/2026

LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it utilizzabili le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato in assenza del difensore Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente dichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi di cui all’art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria e non verbalizzate, purché emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse (Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409 – 01; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125 – 01; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752 – 01) Penale Sent. Sez. 2 Num. 33305 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 17/07/2026

LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it Frode nell'esercizio del commercio la vendita di prodotti con dicitura "CE" contraffatta La vendita di prodotti con dicitura "CE" contraffatta integra il delitto di frode nell'esercizio del commercio e non il delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, atteso che siffatta dicitura non identifica un marchio propriamente detto, inteso come elemento, o segno, o logo, idoneo a distinguere un manufatto da un altro, ma assolve alla diversa funzione di garantire al consumatore la conformità del prodotto su cui è apposta ai livelli di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa dell'Unione europea (Sez. 2, n. 30026 del 25/05/2021- Rv. 281809) ed ancora che in tema di delitti contro l'industria ed il commercio, l'esposizione per la vendita al pubblico di giocattoli con un marchio CE, acronimo di China Export, differente da quello CE (Comunità Europea) per la sola impercettibile diversa distanza tra le due lettere, integra il tentativo del reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 cod. pen., in quanto la marcatura europea non solo consente la libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario, ma, attestando la conformità del bene agli standard europei, costituisce anche una garanzia della qualità e della sicurezza di ciò che si acquista (Sez. 3, n. 43622 del 12/06/2018 Rv. 273946). 3.2. Inoltre, per ipotesi quale quella in esame, concorde orientamento di questa Corte, di recente ribadito, è che integra il delitto di frode in commercio l'apposizione del marchio "CE" su prodotti rispetto ai quali l'operatore economico, al momento della messa in vendita, sia privo di documentazione attestante la "dichiarazione di conformità" del produttore o del fabbricante, trattandosi di cose di qualità diversa da quella dichiarata, posto che tale dichiarazione costituisce, ai sensi del Regolamento n. 765/2008/CE, una precondizione necessaria per la marcatura (così Sez. 3, Sentenza n. 28704 del 05/04/2024 Rv. 286746).Penale Sent. Sez. 3 Num. 34144 Anno 2026 Presidente: DI STASI ANTONELLA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 12/05/2026

- se questo non è nominato, la persona stessa è assistita da un difensore d’ufficio, che il giudice tutelare designa tra gli iscritti negli elenchi di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale; - il difensore di fiducia, o quello d’ufficio, è tempestivamente avvertito e può partecipare all’audizione svolta dal giudice tutelare ai fini della convalida; - al medesimo difensore va notificato il decreto sulla convalida; - analoghe garanzie valgono in caso di proroga del TSO. La Corte ha, altresì, dichiarato di essere consapevole che l’introduzione della difesa tecnica obbligatoria può comportare un aggravio organizzativo, richiedendo l’impiego di risorse e l’adozione di moduli organizzativi, le cui determinazioni spettano innanzitutto al legislatore, ma involgono anche tutti i soggetti che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono chiamati a darvi seguito e, quindi, anche quelli preposti all’esercizio delle funzioni di amministrazione della giurisdizione” e che, restando il TSO “una misura sanitaria, in cui le valutazioni cliniche rivestono un ruolo centrale nell’intero arco del procedimento (…) la competenza medico-scientifica e la professionalità degli operatori sanitari costituiscono, dunque, la prima garanzia non soltanto della appropriatezza clinica, ma della stessa legittimità giuridica del trattamento”, sicché le garanzie costituzionali del diritto di difesa e al contraddittorio, pure ineludibili, non esauriscono certamente lo spettro delle misure necessarie ad assicurare la migliore presa in carico del paziente affetto da disturbo psichico, rispetto alla quale la dimensione della cura e il rispetto della libertà decisionale conservano un rilievo preminente. La Corte ha, infine, ribadito l’invito al legislatore a “rimeditare la configurazione normativa del trattamento sanitario coattivo, valutando anche la possibilità di prevedere la nomina di un curatore speciale, in modo che sia sempre garantito il rispetto effettivo dello statuto costituzionale della persona, così come la previsione di soggetti con funzioni di interlocuzione e di mediazione, con l’obiettivo di favorire percorsi di assistenza consensuali. Il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, d’altra parte, coglie il momento di acuzie di un disagio psichico che spesso si radica in situazioni di marginalità sociale, sicché la presa in carico del destinatario esige interventi strutturali a monte volti a prevenirne l’insorgenza, a sostegno sia dei servizi per la salute mentale sia, più ampiamente, dei servizi socioassistenziali di supporto alle persone e alle loro famiglie”.

LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it La Corte costituzionale, con sentenza n. 157 del 2 ottobre 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della l. n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevede che la persona sottoposta a TSO (trattamento sanitario obbligatorio) sia assistita, nella procedura di convalida ed eventuale proroga, da un difensore di fiducia o, in mancanza, da uno d’ufficio. La Corte, ha, in primo luogo, richiamato il suo precedente (sentenza n. 76 del 2025 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost., del medesimo art. 35, commi 1 e 2, della l. n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevedeva la comunicazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, dell’ordinanza sindacale che dispone il TSO in condizioni di degenza ospedaliera nonché l’audizione della persona interessata da parte del giudice tutelare prima della convalida e la notificazione del relativo decreto alla persona stessa o al suo legale rappresentante) in cui si è chiarito che “il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, per come disciplinato dagli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978, costituisce un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, che può operare soltanto in casi di extrema ratio per la finalità eminente della tutela della salute del paziente stesso. La misura coinvolge una pluralità di beni costituzionali, ponendosi sul crinale tra la libertà di autodeterminazione in materia di salute e la regola del consenso, da un lato, e l’esigenza di protezione della salute della persona stessa, dall’altro, che giustifica in via d’eccezione un trattamento contro la sua volontà imposto mediante coazione fisica”, con la conseguenza che alle garanzie dell’art. 32, comma 2, Cost. debbano aggiungersi quelle dell’art. 13 Cost., che tutela la libertà personale. Sulla base di tali premesse, la Corte ha ritenuto, dunque, necessaria la difesa tecnica, quale presidio obbligatorio dei diritti di chi è sottoposto alla misura. La Corte ha giudicato a tal fine insufficiente la difesa tecnica facoltativa, in quanto la nomina di un difensore di fiducia presuppone un sufficiente grado di lucidità dell’interessato e il suo inserimento in un adeguato contesto socio-familiare, restandone quindi esclusi proprio i soggetti più vulnerabili. Posto, infatti, che la persona destinataria del provvedimento potrebbe non essere in grado di comprendere l’avviso relativo alla facoltà di nominare un difensore di fiducia, la garanzia del diritto costituzionale di difesa finirebbe per essere meramente teorica, risultando condizionata dal tipo di patologia e dai modi del suo manifestarsi. Per altro verso, il diritto a nominare un difensore di fiducia verrebbe esercitato in concreto soltanto da coloro che sono in grado di avere contatti con un avvocato in ragione della condizione economica e del contesto familiare e sociale che può sostenerli. Solo la difesa tecnica obbligatoria - ha osservato la Corte - assicura a ogni persona l’assistenza professionale nel momento in cui subisce una coazione fisica autoritativa, a prescindere dalle forme in cui il suo disagio psichico si manifesti e dalla sua condizione economica e sociale. “La difesa tecnica d’ufficio valorizza la natura “giusta” del processo in cui è resa obbligatoria, essendo una prestazione ex lege, imposta dallo Stato per l’attuazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e non rinunciabile in quanto contrassegnata dall’obbligo di prestare il patrocinio”. La Corte, dunque, ha specificato l’integrazione normativa resa necessaria al fine di emendare il vizio riscontrato nel senso che: - quando le è comunicata l’ordinanza che dispone il TSO, la persona che vi è sottoposta deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia;

La_Corte_costituzionale_con_sentenza_nr_157_ha_sancito_che_durante.pdf0.80 KB