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InfoTutela1984

Canale di informazione libera ed assistenza. Perché la menzogna non diventi realtà e non passi alla storia. [email protected]

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🔴🔴🔴 IMPORTANTE PER TUTTI I SANITARI Mercoledì 25 maggio ore 16.30 si terrà l'assemblea dell'Ordine TSRM-PSTRP di Ferrara per votare il bilancio 2021. L'assemblea avrà luogo presso l'AULA 3-T (n. 34.34), Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara Sant'Anna, via Aldo Moro 8, Cona - Ferrara. Questo è un invito ad una partecipazione fisica in massa per dichiarare legittimamente il nostro NO, col fine di bocciare il bilancio e palesare il ns dissenso riguardo l'operato di questo e di tutti gli Ordini, che hanno accettato supinamente il ruolo di "braccio armato" del Ministero della Salute, tradendo radicalmente il mandato di tutela dei loro iscritti. A coloro che siano impossibilitati a partecipare fisicamente all'assemblea, chiediamo di consegnare la delega ad un collega (ogni iscritto può accollarsi 2 deleghe). Invitiamo TUTTI I SANITARI, anche di altri Ordini, a dare sostegno anche solo presenziando all'esterno in forma di protesta. Queste sono battaglie fondamentali, che ognuno dia il proprio contributo con responsabilità e partecipazione. IMPORTANTE: è obbligatoria mascherina FFP2 e GREENPASS BASE per accedere all'aula, ma tappiamoci il naso per stavolta. Divulghiamo l'invito e creiamo una rete in occasione dell'incontro, innanzitutto rispondendo a questo annuncio. Grazie a tutti
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Il VOTO CONTRARIO va motivato così: "Non approvo le linee guida adottate dall'Ordine in questo esercizio. Quindi non approvo il bilancio" Oppure: "l'ordine non ha tutelato tutti gli iscritti, quindi il bilancio non mi rappresenta"
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COMUNICAZIONE DA PARTE DEL TEAM "InfoTutela 1984" OGGETTO: CASSA DI MUTUO SOCCORSO Il team “InfoTutela 1984” ha il piacere di comunicare la recente attivazione di una “cassa di mutuo soccorso”, creata e voluta per poter sostenere tutte le inziative di assistenza legale, sociale e di sussidio per tutti coloro che partecipano, ormai da due lunghi anni, alla resistenza e alla contrapposizione alle aberranti e illegittime imposizioni del governo. Si vuole, altresì, aiutare coloro i quali, avendo intrapreso azioni legali, nel tentativo di aprire la strada a soluzioni giuridiche favorevoli anche ad altri, sono stati duramente condannati ad esborsi e spese legali abnormi, ingiuste ed evidentemente punitive per aver osato di far valere i propri diritti calpestati da norme, provvedimenti e ordini anticostituzionali e in evidente contrasto con i principi del diritto europeo. La costituizione di questa “Cassa” è stata possibile grazie alla disponibilità dell'associazione "Lavorazione difesa lavoratori Ferrara" la quale ha messo a disposizione il proprio conto corrente per poter raccogliere le offerte di chiunque abbia intenzione di contribuire. Ciascuno potrà versare l'importo che desidera a mezzo bonifico bancario intestato a: LAVORAZIONE DIFESA LAVORATORI FERRARA APS IBAN: IT11T0103013006000000952718 La causale dovrà essere la seguente: CONTRIBUTO CASSA DI MUTUO SOCCORSO Eseguito il versamento si richiede, gentilmente, l'invio di copia della distinta di pagamento a [email protected], ciò per poter organizzare la contabilità delle somme ricevute ed eventualmente predisporre un consuntivo. Si precisa che l'associazione offre i propri servizi comprendenti assistenza legale, commerciale e di esperti in diritto del lavoro (si garantisce assistenza anche per chi non è occupato) ai propri iscritti. Per ottenere queste prestazioni, come la prima consulenza gratuita e, successivamente, godere di prezzi calmierati per le prestazioni dei vari professionisti, occorrerà aderire alla stessa mediante il tesseramento annuale il cui costo è di € 20,00 da versare in sede di iscrizione, presso la sede sita a Ferrara, in via Bologna n. 68 (FE). Il tesseramento annuale come già indicato, che esula dal contributo per le iniziative contro “IL SISTEMA”, offre la possibilità di avere una consulenza gratuita su qualsiasi settore, non solo lavorativo. Per qualsiasi chiarimento-informazione il Team è a completa disposizione.
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LINEE GUIDA PER I LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO, PER DIFENDERSI DAI VACCINI OBBLIGATORI, DI CUI AL DECRETO-LEGGE DEL 7 GENNAIO 2022. I LAVORATORI DIPENDENTI ULTRACINQUANTENNI DEVONO ABBANDONARE OGNI ILLUSIONE O SPERANZA DI UNA VIA FACILE. OGGI NON ESISTE PIU’ ALTRA STRADA. OGNI VIA LEGALE INDIVIDUALE E’ STATA SPAZZATA VIA DAGLI ORDINI DEL GOVERNO, CHE CHIEDE OBBEDIENZA E BASTA. I LAVORATORI DIPENDENTI, SE RIFIUTANO IL FALSO VACCINO PER SE’ E PER LE PROPRIE FAMIGLIE HANNO DAVANTI SOLAMENTE UNA POSSIBILITA’: FORMARE UNIONI DI SCIOPERANTI ED ORGANIZZARE LA PROTESTA PER QUESTA VIA. O ADERENDO A SINDACATI NON COLLABORAZIONISTI, O FORMANDONE NUOVI. SIAMO IN UN REGIME DI DITTATURA: NON ESISTONO LEGGI CHE CI PROTEGGANO. BISOGNA SCEGLIERE. E’ CHIARO CHE RESISTERE AL VACCINO COSTA DEI SACRIFICI E COMINCIARE A SVOLGERE ATTIVITA’ DEL TUTTO NUOVE, COME L’ORGANIZZAZIONE DI UNA BATTAGLIA SINDACALE E POLITICA CONTRO LA DITTATURA. COME ORGANIZZARSI, QUALI REGOLE DARSI, QUALI SCOGLI GIURIDICI AFFRONTARE, LI RISOLVEREMO INSIEME AI LAVORATORI CHE CHIEDANO IL NOSTRO CONSIGLIO. ED INTERVERREMO CON CONSIGLI ADEGUATI ANCHE IN ORDINE ALLE TECNICHE DA SEGUIRE PER ESTENDERE LA PROTESTA. COLORO CHE VOGLIONO PRESENTARSI AGLI HUB VACCINALI PER ADEMPIERE ALL’OBBLIGO DELLA LEGGE, OPPONENDO AI VACCINATORI LA DIFFERENZA FRA LE DISPOSIZIONI DI OBBLIGO ED I FARMACI SOMMINISTRATI, NOI CONTINUEREMO AD ASSISTERLI. PRECISIAMO TUTTAVIA CHE QUESTA AZIONE LEGALE NON DETERMINA UN IMMEDIATO REINTEGRO, MA COSTITUISCE SOLO UNA PROVA UTILE AD UN FUTURO RISARCIMENTO DEL DANNO, QUANDO CADRA’ LA DITTATURA.
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MODULO PER TUTTI I LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO, ESCLUSE COMUNQUE LE CATEGORIE OBBLIGATE ANCHE ALLA VACCINAZIONE EX DL 44/21 Mitt: Spett.le AUSL Sede legale: Via A.Cassoli, 30 44121 Ferrara Oggetto: istanza di esenzione provvisoria dall'inoculazione del vaccino anti Sars-cov2, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera a) del D.L. 52/2021 convertito in Legge n. 87/2021, modificato dal D.L. 127/2021 con introduzione dell'articolo 9 quinquies, nonché comma 3. Premesso che l'art. 9 quinquies del decreto-legge sopra evidenziato reca: “ Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attivita' lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”. Che pertanto l'istante potrebbe avanzare richiesta di somministrazione del vaccino previsto dall'art. 9 comma 2 capoverso a) del D.L 52/2021 che così recita: “Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-Cov 2, al termine del prescritto ciclo”. Che, al fine di poter adempiere all'obbligo di legge, consistente nella inoculazione di vaccino destinato espressamente a contrastare l'infezione da virus Sars-Cov2, osta da parte di codesta AUSL di Ferrara la disponibilità presso i suoi hub vaccinali del previsto preparato essendo stata rifornita esclusivamente di farmaci genici diretti a prevenire la sola malattia Covid-19; Che pertanto l'istante non potrebbe trovare, presso il punto vaccinale il prescritto vaccino indicato a chiare lettere dalla legge e, quindi, non potrebbe procedere ad alcuna inoculazione capace di produrre effetti giuridici validi; Che il terzo comma dell'art. 9 quinquies del predetto decreto n. 52/2021 aggiunge: “ Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”; Che la situazione in cui versa l'istante è provvisoriamente quella di dover attendere che codesta AUSL venga rifornita dei vaccini anti virus sars-cov2 previsti dalla normativa citata; Che nelle more ritiene di non dover essere oggetto di provvedimenti ingiustificati da parte delle Istituzioni, FA ISTANZA a codesta AUSL di voler concedere, sino al termine di approvvigionamento del vaccino, l'esenzione provvisoria dal medesimo, esenzione che corrisponde alla circostanza che il predetto vaccino materialmente non è nella vostra disponibilità. In attesa di un vostro cortese e sollecito riscontro, porgo distinti saluti. Ferrara, FIRMA
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MODULO PER TUTTI I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO, ESCLUSE COMUNQUE LE CATEGORIE OBBLIGATE ANCHE ALLA VACCINAZIONE EX DL 44/21 Spett.le AUSL Sede legale: Via A.Cassoli, 30 44121 Ferrara Oggetto: istanza di esenzione provvisoria dall'inoculazione del vaccino anti Sars-cov2, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera a) del D.L. 52/2021 convertito in Legge n. 87/2021, modificato dal D.L. 127/2021 con introduzione dell'articolo 9 septies, nonché comma 3. Premesso che l'art. 9 septies del decreto-legge sopra evidenziato reca: “ Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attivita' e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”. Che pertanto l'istante potrebbe avanzare richiesta di somministrazione del vaccino previsto dall'art. 9 comma 2 capoverso a) del D.L 52/2021 che così recita: “Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-Cov 2, al termine del prescritto ciclo”. Che, al fine di poter adempiere all'obbligo di legge, consistente nella inoculazione di vaccino destinato espressamente a contrastare l'infezione da virus Sars-Cov2, osta da parte di codesta AUSL di Ferrara la disponibilità presso i suoi hub vaccinali del previsto preparato essendo stata rifornita esclusivamente di farmaci genici diretti a prevenire la sola malattia Covid-19; Che pertanto l'istante non potrebbe trovare, presso il punto vaccinale il prescritto vaccino indicato a chiare lettere dalla legge e, quindi, non potrebbe procedere ad alcuna inoculazione capace di produrre effetti giuridici validi; Che il terzo comma dell'art. 9 septies del predetto decreto n. 52/2021 aggiunge: “ Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”; Che la situazione in cui versa l'istante è provvisoriamente quella di dover attendere che codesta AUSL venga rifornita dei vaccini anti virus sars-cov2 previsti dalla normativa citata; Che nelle more ritiene di non dover essere oggetto di provvedimenti ingiustificati da parte delle Istituzioni, FA ISTANZA a codesta AUSL di voler concedere, sino al termine di approvvigionamento del vaccino, l'esenzione provvisoria dal medesimo, esenzione che corrisponde alla circostanza che il predetto vaccino materialmente non è nella vostra disponibilità. In attesa di un vostro cortese e sollecito riscontro, porgo distinti saluti. Ferrara, FIRMA
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MODULO PER TUTTI I LAVORATORI, SALVO LE CATEGORIE OBBLIGATE ANCHE ALLA VACCINAZIONE EX DL 44/21 Spett.le AUSL Sede legale: Via A.Cassoli, 30 44121 Ferrara Oggetto: istanza di esenzione provvisoria dall'inoculazione del vaccino anti Sars-cov2, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera a) del D.L. 52/2021 convertito in Legge n. 87/2021, modificato dal D.L. 127/2021 con introduzione dell'articolo 9 septies, nonché comma 3. Premesso che l'art. 9 septies del decreto-legge sopra evidenziato reca: “ Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attivita' e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”. Che pertanto l'istante potrebbe avanzare richiesta di somministrazione del vaccino previsto dall'art. 9 comma 2 capoverso a) del D.L 52/2021 che così recita: “Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-Cov 2, al termine del prescritto ciclo”. Che, al fine di poter adempiere all'obbligo di legge, consistente nella inoculazione di vaccino destinato espressamente a contrastare l'infezione da virus Sars-Cov2, osta da parte di codesta AUSL di Ferrara la disponibilità presso i suoi hub vaccinali del previsto preparato essendo stata rifornita esclusivamente di farmaci genici diretti a prevenire la sola malattia Covid-19; Che pertanto l'istante non potrebbe trovare, presso il punto vaccinale il prescritto vaccino indicato a chiare lettere dalla legge e, quindi, non potrebbe procedere ad alcuna inoculazione capace di produrre effetti giuridici validi; Che il terzo comma dell'art. 9 septies del predetto decreto n. 52/2021 aggiunge: “ Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”; Che la situazione in cui versa l'istante è provvisoriamente quella di dover attendere che codesta AUSL venga rifornita dei vaccini anti virus sars-cov2 previsti dalla normativa citata; Che nelle more ritiene di non dover essere oggetto di provvedimenti ingiustificati da parte delle Istituzioni, FA ISTANZA a codesta AUSL di voler concedere, sino al termine di approvvigionamento del vaccino, l'esenzione provvisoria dal medesimo, esenzione che corrisponde alla circostanza che il predetto vaccino materialmente non è nella vostra disponibilità. In attesa di un vostro cortese e sollecito riscontro, porgo distinti saluti. Ferrara, FIRMA
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LINEE GUIDA PER LA DIFESA LEGALE DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA DOPO L’EMANAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 172/21. L’ART. 1 COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 127/21, CONVERTITO IN LEGGE 165/21, HA INTRODOTTO UNA SANZIONE (MAI ESISTITA IN QUESTA FORMA NEL NOSTRO ORDINAMENTO), FATTA DI DUE PARTI: PRIMA SI DEFINISCE ASSENZA INGIUSTIFICATA LA PRESENZA DEL LAVORATORE PRIVO DI MARCHIO VERDE, POI GLI SI SOTTRAE LA RETRIBUZIONE, VISTO CHE E’ ASSENTE. MA IL LAVORATORE E’ BEN PRESENTE SUL POSTO DI LAVORO! L’INTENZIONE DELLA LEGGE E’ DI MASCHERARE LA CIRCOSTANZA CHE LA SANZIONE COSTITUISCE PURAMENTE E SEMPLICEMENTE UNA PENA DISCIPLINARE RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO. TALE INTENZIONE DELLA LEGGE E’ STATA RAFFORZATA DAL GOVERNO CON IL DECRETO 172/21, NEL QUALE VIENE NEGATO IL CARATTERE DISCIPLINARE DELLA SANZIONE E NE VIENE AFFERMATO UN PRESUNTO CARATTERE UNICAMENTE “DICHIARATIVO”, PER MASCHERARE IL FATTO CHE TUTTE LE SANZIONI (DI QUALUNQUE GENERE ESSE SIANO) NEL NOSTRO ORDINAMENTO SONO STATE FINORA APPLICABILI PREVIO UN PRECISO PROCEDIMENTO DI GARANZIA, CHE COMPORTA COMUNQUE LA CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO E LA DIFESA DELL’INCOLPATO, L’AUDIZIONE DELLO STESSO E LA POSSIBILITA’ DI RICORRERE AD UN AVVOCATO PER ELABORARE LA DIFESA. LA NUOVA SANZIONE “DICHIARATIVA”, INVECE, COSTITUISCE SOLO UN PRETESTO PER LA FUCILAZIONE NELLA SCHIENA DEL SOLDATO CHE NON AVANZA SUL CAMPO DI BATTAGLIA DA PARTE DEI REPARTI DI CARABINIERI. LA VECCHIA COSTITUZIONE, CHE ADESSO NON ESISTE PIU’, IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE, RENDEVA SEMPRE POSSIBILE PER IL LAVORATORE RICORRERE AL GIUDICE DEL LAVORO. SECONDO LA LEGGE L’IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE DISCIPLINARE, SENZA UN PREVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE COMPLETO, RENDE NULLA LA SANZIONE, CON OBBLIGO DELL’AZIENDA ALLA RIFUSIONE DEL DANNO CAUSATO, IN QUANTO ACCERTATO DA UN GIUDICE. UNA SANZIONE E’ ANCHE ILLEGALMENTE IRROGATA SE IL DATORE DI LAVORO NON PRENDE IN CONSIDERAZIONE LE RAGIONI PER CUI UN LAVORATORE NON SI E’ ASSOGGETTATO AL MARCHIO VERDE. PRIMA FRA TUTTE LA SUSSISTENZA DI UN’ESENZIONE, O DI UNA POSSIBILE ESENZIONE DOCUMENTATA. ATTUALMENTE TUTTAVIA LA MAGISTRATURA ESEGUE GLI ORDINI DELLA DITTATURA E NON RICONOSCE IL CARATTERE DISCIPLINARE DELLA SANZIONE. ECCO PERCHE’ OGNI DIFESA DEI LAVORATORI, SUL PIANO LEGALE, NON PUO’ PIU’ SEGUIRE IL MECCANISMO DEL PASSATO, MA SI DEVE NECESSARIAMENTE ADEGUARE E COMBINARE CON UNA DIFESA COLLETTIVA SUL PIANO SINDACALE, SIA SUL PIANO DELLA DIFESA DA VACCINO CHE SU QUELLO DELLA DIFESA DA GREENPASS. RIPETIAMO DUNQUE L’APPELLO, GIA’ FORMULATO IL 28 AGOSTO, A PROCEDERE DA SUBITO A COMUNICARE DISDETTA DALL’ADESIONE AI PROPRI SINDACATI, PASSATI ARMI E BAGAGLI A SOSTENERE VACCINI E GREENPASS ED A REVOCARE IL PRELIEVO AUTOMATICO SUL PROPRIO STIPENDIO, A VANTAGGIO DI TALI ORGANIZZAZIONI COLLABORAZIONISTE. RIPETIAMO CHE E’ OPPORTUNO PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE AD UN SINDACATO ALTERNATIVO CHE RIFIUTI LE LIMITAZIONI SANITARIE, OVVERO PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE SINDACALE AD HOC. RICORDIAMO AI LAVORATORI DELLA SCUOLA CHE, SENZA QUESTI SEMPLICI PASSI, ESSI NON POSSONO PIU’ SCIOPERARE CONTRO QUALUNQUE NEFANDEZZA DI STATO, PERCHE’ ESISTE UN ACCORDO ARAN 20.12.2020, CHE ATTENTA ALLA LORO LIBERTA’ DI SCIOPERO, SANZIONANDOLI, SE ISCRITTI ALLE VECCHIE ORGANIZZAZIONI. INVITIAMO TUTTI I LAVORATORI, SOGGETTI A VACCINO O SOLO A GREENPASS, AD ORGANIZZARE POI SCIOPERI SUL POSTO DI LAVORO, EVENTUALMENTE ADERENDO A TUTTI QUELLI ORGANIZZATI DAI SINDACATI ANTI-REGIME IN SEDE NAZIONALE.
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