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ottobre 2019
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30 ottobre 2019, Trieste
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Poiché il reclamo è infondato vanno rigettate con motivazione sintetica le eccezioni pregiudiziali sollevate dal le Am min istrazioni resistenti: - il difetto di rappresentanza è stato sanato tempestivamente e cioè nel termine dato dalgiudice prima ditrattenere la causa in decisione; - la causo petendi, cioè la posizione giuridica soggettiva prospettata nella domanda, ed esitante dall'invocata declaratoria di incostituzionatità del d.l. n. 73/2017, convertito in legge con modificazioni ad opera della l. n. tlg/2017, non è una situazione di interesse legittimo ma di diritto soggettivo, per cui va affermata la giurisdizione del G.O. Tutti i restanti rilievi dei reclamati, che attengono al merito, sono invece assorbiti dalle condivislbili ragioni in forza delle quali il giudice di prime cure ha rigettato la domanda cautelare d'urgenza per difetto del fumus. Le pretese dei ricorrenti, infatti, sono basate sull'assunto che il d.l. n. 73/2017, convertito in legge con modificazioni ad opera della l. n.1,19/2017, sia incostituzionale. ll collegio, però, non condivide tale ricostruzione giuridica, essendosi peraltro già esaustivamente pronunciata sul punto la corte costituzionale con la sent. n. 5/201,g. La normativa censurata appare infatti come il frutto di un non irragionevote bilanciamento degli interessi all'istruzione pubblica, att'autodeterminazione dei singoli nelte scette terapeutiche e alla tutela della salute pubblica, bilanciamento che è riservato nei predetti margini di ragionevolezza alla discrezionatità politica del legislatore. Le spese seguono ta soccombenza e sono poste a carico dei reclamanti in solido tra loro' ll collegio dà atto detla sussistenza dei presupposti di cui a1,art. L3, comma 1,-q uate r d. p. R. n. 1,15 /2002. P.q.M. ll Tribunale di Trieste così prowede: - rigetta il reclamo; - condanna Luca scantamburro,§-e-JI , rifondere, in solido tra loro, le spese processuali al M.l.U.R., che liquida in 3.100 euro per compensi, oltre al !5% per rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge; - sussistono i presupposti di cui all'art. L3, comm a 7-quoter d.P.R. n. L15/2O02. Così deciso a Trieste, t 30/10/2019. dott. Edoardo Sirza ll Presidente dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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30 Ottobre 2019, Tribunale di Trieste, Foro Ulpiano
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Ordinanza Collegio del Tribunale di Trieste, 30 ottobre 2019
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ordinanza-nrg3785-2019-trib-trieste-collegio-scantamburlo.pdf2.66 MB
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VACCINO CONSAPEVOLE o DISSENTO libero ed informato

blog di un CITTADINO E GENITORE IN DIFESA DEI DIRITTI UMANI E CIVILI

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ottobre 2019
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TRIBUNALE DI TRIESTE RIGETTA IL RECLAMO E LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 119/2017

IL COLLEGIO DEL TRIBUNALE DI TRIESTE HA  RIGETTATO IL RECLAMO, MA RICONOSCIUTO LA POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO La sconfitta bru...

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CIVILE Procedimento - i documenti

COMMENTO AUDIO Commento audio di Luca Scantamburlo, Tribunale di Trieste, Foro Ulpiano Foto di Luca Scantamburlo et al. © maggio 2...

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